Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32605 del 19/06/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 32605 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
TORRE Andrea, nato a Roma il 19/9/1975
avverso la sentenza del 27/11/2013 della Corte di appello di Roma, che ha
confermato la sentenza del 10/10/2011 del Tribunale di Roma con la quale il sig.
Torre è stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione, convertita nella
corrispondente pena pecuniaria e quindi condizionalmente sospesa, in relazione
al reato ex art.10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74 commesso in relazione al
debito I.v.a. per l’anno 2005 ammontante a 67.560,00 euro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito

il

Pubblico

Ministero,

in

persona

del

Sostituto

Procuratore

generale,Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza
senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27/11/2013 la Corte di appello di Roma ha confermato
la sentenza del 10/10/2011 del Tribunale di Roma con la quale il sig. Torre è
stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione, convertita nella
corrispondente pena pecuniaria e quindi condizionalmente sospesa, in relazione

Data Udienza: 19/06/2014

al reato ex art.10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74 commesso in relazione al
debito I.v.a. per l’anno 2005 ammontante a 67.560,00 euro.
2. Avverso tale decisione il sig. Torre propone ricorso tramite il Difensore in
sintesi lamentando:
Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di
motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta
sussistenza dell’elemento psicologico del reato pur in presenza di una crisi di

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Nell’esaminare il ricorso proposto nell’interesse del sig. Torre la Corte

deve rilevare in via preliminare che con la sentenza n.80 del 7 aprile 2014 la
Corte costituzionale è intervenuta sulla fattispecie incriminatrice è ha dichiarato
“l’illegittimità costituzionale dell’art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205),
nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011,
punisce l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base
alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo
di imposta, ad euro 103.291,38”.
2.

Consegue a tale pronuncia, essendo nel caso in esame l’entità

dell’imposta evasa inferiore alla soglia di punibilità così determinata, che la
condotta contestata per l’anno 2005 non è prevista dalla legge come reato e che
in tal senso deve pronunciarsi mediante annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato.
Così deciso il 19/6/2014

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