Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 326 del 14/11/2017
Penale Sent. Sez. 5 Num. 326 Anno 2018
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: MORELLI FRANCESCA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CUSANO PATRIZIA nato il 04/12/1964 a ROMA parte offesa nel procedimento
c/
PACITTI PIERO nato il 29/05/1969 a ROMA
avverso il decreto del 02/12/2016 del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;
lette/sagitite le conclusioni del PG
Udito il difensore
Data Udienza: 14/11/2017
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Viene proposto ricorso avverso il decreto di archiviazione emesso dal GIP presso il
Tribunale di Civitavecchia in data 2.12.16 nell’ambito del procedimento penale nei
confronti di Pacitti Piero indagato in ordine al reato di atti persecutori in danno di
Cusano Patrizia.
2. Il ricorrente, difensore e procuratore speciale della persona offesa, denunzia la
persona offesa, che aveva manifestato la volontà di essere informata dell’eventuale
richiesta di archiviazione.
3.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte in cui chiede
l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti
all’Ufficio del Pubblico Ministero.
4. Il ricorso è fondato.
L’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla parte offesa che ne abbia fatto
richiesta determina la nullità ex art.127 co.5 c.p.p. del successivo decreto di
archiviazione e tale nullità può essere fatta valere con ricorso per Cassazione (Sez. 5,
n. 9295 del 02/12/2014 – dep. 03/03/2015, Rv. 264214).
Tali circostanze si sono verificate nel caso in esame, posto che la Cusano, nell’atto di
querela, aveva espresso la volontà di essere avvisata dell’eventuale richiesta di
archiviazione e, tuttavia, il decreto di archiviazione impugnato è stato emesso senza
che l’avviso ex art.408 co.2 c.p.p. fosse stato notificato.
5. Il provvedimento impugnato deve essere quindi annullato senza rinvio, con
restituzione degli atti al PM procedente
(Sez. 3,n.7946 del 03/11/2016,
dep. 20/02/2017, Rv. 269147).
P.Q.M.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia per il corso ulteriore.
Così deciso il 14 novembre 2017
Il Presidente
Maurizio Fumo
Il Consigli
tensore
Depositato in Cancelleria
Roma, lì
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nullità del decreto di archiviazione per l’omesso avviso ex art.408 co.2 c.p.p. alla