Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32599 del 08/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32599 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CRUCIATA FRANCESCO N. IL 28/08/1988
avverso la sentenza n. 16/2011 TRIB.SEZ.DIST. di ALCAMO, del
06/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 08/05/2013
I
Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Cruciata Francesco in ordine al reato di cui
all’articolo 590, commi l e 3 c.p., ha proposto ricorso in
cassazione, il sopra indicato imputato censurandola per
violazione di legge e manifesta illogicità della
inflitta.
Il ricorso è inammissibile,
ex
articolo 606, comma 30 ,
cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati.
Quanto
alle
doglianze
concernenti
il
trattamento
sanzionatorio, si rileva che la decisione impugnata
risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che
soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per quanto
concerne la dosimetria della pena. E appena il caso di
considerare che in tema di valutazione dei vari elementi
per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in
ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda
la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di
legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa
Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione
implicita (Cass., Sez.6, 22 settembre 2003 n.227142) o con
formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass.,
sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma afferma anche che le
statuizioni relative al giudizio di comparazione tra
circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in
riferimento ai criteri di cui all’art.133 c.p., sono
censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero
arbitrio o ragionamenti illogico (Cass., sez.3, 16 giugno
2004 n.26908, Rv.229298). Si tratta di evenienza che
certamente non sussiste nel caso di specie, avendo il
Tribunale di Trapani espressamente chiarito le ragioni in
motivazione con riferimento alla eccessività della pena
base alle quali ha ritenuto di confermare la pena
irrogata dal giudice di primo grado.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione
pecuniaria, trattandosi di causa di inammissibilità
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n.
186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
P
Q
M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8 maggio 2013
Il Presidente
riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del