Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32597 del 08/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32597 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
POPA CRISTINEL N. IL 20/07/1981
avverso la sentenza n. 7463/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
23/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 08/05/2013

a
(

Motivi della decisione

Avverso la sentenza indicata in epigrafe nei confronti di Popa
Cristinel, imputato in ordine al reato di furto aggravato, che, in
parziale riforma della sentenza impugnata, concesse le attenuanti
generiche equivalenti alle contestate aggravanti, ha ridotto la
pena ad anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa,

l’annullamento per violazione di legge in punto di responsabilità
e con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti
generiche con giudizio di prevalenza.
Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo 606,

comma 30 ,

cod.proc.pen., perché generico oltre che proposto per motivi
manifestamente infondati, in quanto ripropone questioni di merito
a cui la sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e
mira ad una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito abbia
chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti. La Corte di
appello di Roma ha invero adeguatamente ed esaustivamente
motivato, evidenziando che un impronta dattiloscopica chiaramente
riconducibile all’imputato sulla base delle deposizioni
testimoniali del personale di polizia era stata trovata su uno
degli oggetti rubati.
Quanto poi alle attenuanti generiche i giudici della Corte
territoriale hanno chiaramente indicato le ragioni per cui le
stesse dovevano essere concesse, ma soltanto con giudizio di
equivalenza rispetto alle contestate aggravanti in considerazione
dei danni prodotti con l’effrazione e del valore della merce
asportata.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di

ha proposto ricorso per cassazione l’imputato chiedendone

a

inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al

in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 1’8 maggio 2013
49»

sig”i le, í est.

Il Presidente

pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00

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