Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32592 del 04/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32592 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALMISANO GIUSEPPE N. IL 02/08/1978
avverso la sentenza n. 2591/2013 GIP TRIBUNALE di TRAPANI, del
12/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 04/06/2014

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Palmisano Giuseppe avverso la sentenza
emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 12.12.2013 dal G.i.p. del Tribunale di Trapani con
cui veniva applicata al medesimo la pena concordata di anni due e mesi nove di reclusione ed
C 14.000,00 di multa per 2 delitti di cui all’art. 73 dPR 309/1990 (plurime cessioni di cocaina).
Deduce la violazione di legge in relazione alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi
dell’art. 129 c.p.p. e alla genericità della contestazione circa la data del commesso reato di
cessione di stupefacente a Sorrentino Vincenzo e Lanzarone Salvatore.

consentita in sede di legittimità.
Premessa la puntuale formulazione dell’imputazione sub capo b) in relazione alle cessioni
sopra richiamate, questa Corte ha ripetutamente affermat (cfr. ex plurimis, Cass. pen. Sez.
Un., n. 10372 del 27.9.1995, Rv. 202270, Serafino), l’obbligo della motivazione della
sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della
medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente,
come nel caso di specie, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la
sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione
di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena) e di quelli
negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo
129 c.p.p.).
Peraltro, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 129
c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli
atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di
cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una
motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica
richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai
sensi della disposizione citata.
Né può l’imputato che abbia consentito all’applicazione della pena, rimettere in discussione gli
altri profili oggettivi o soggettivi della responsabilità e non può, in particolare, proporre in sede

Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza della censura mossa, peraltro non

di legittimità eccezioni o censure attinenti al merito nè recriminare sulla qualificazione giuridica
del fatto e la ricorrenza delle circostanze o la congruità della pena o mancata concessione di
benefici non pattuiti a meno che si tratti di statuizioni palesemente illegittime: evenienza
questa che, nel caso di specie, è senz’altro da escludere.
Consegue l’inammissibilità de/ ricorsb e, con essa, la condanna de(ricorrentLal pagamento
delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla
luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,
sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.500,00 in favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.
2

14Ì/

DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI E
AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLECINQUECENTO EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, il 4.6.2014

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