Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32591 del 04/06/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 32591 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

onzuzzauu,—

bryze,

sul ricorso proposto da:
PERIANU MOISE ALEXANDRU N. IL 14/01/1986
avverso la sentenza n. 2106/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
25/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 04/06/2014

Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione, personalmente, Perianu Moise Alexandru avverso la sentenza
emessa in data 25.10.2013 dalla Corte di Appello di Firenze che, in parziale riforma di
quella in data 18.12.2012 del G.i.p. del Tribunale di Arezzo, con cui il redetto era
stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all’art. 73 comma 1 e 1 bis, dPR
309/1990 (detenzione e trasporto di kg 9,00 lordi di hashish), rideterminava la pena
inflitta kanni tre e mesi quattro di reclusione ed C 12.000 di multa, revocando le pene
accessorie.

eccessiva.
Considerato in diritto
Il ricorso è sostanzialmente fondato.
Infatti, in relazione al trattamento sanzionatorio va rilevato, ai sensi dell’art. 609, 2°
comma c.p.p., trattandosi di motivo -anch’esso inerente alla misura della pena- non
specificatamente deducibile all’epoca attese le ragioni intervenute a sostegno solo
successivamente alla presentazione del ricorso, che la sentenza della Corte
Costituzionale n. 32 del 2014, depositata il 25.2.2014 (e pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale il 5.3.2014), per quanto qui rileva, ha dichiarato la illegittimità costituzionale
dell’art. 4 bis della L. 21.2.2006 n. 49, cioè del testo dell’art. 73 dPR 309/1990 nella
formulazione di cui alla detta Legge 49/2006 c.d. “Fini-Giovanardi”, determinando,
come dalla Corte Costituzionale espressamente affermato, l’applicazione dell’art. 73
del predetto dPR 309/1990 e relative tabelle nella formulazione precedente le
modifiche apportate con le disposizioni ritenute incostituzionali e cioè nel testo di cui
alla L. del 1990, c.d. “Iervolino-Vassalli”.
Pertanto la suddetta sentenza, avendo dichiarato l’illegittimità costituzionale degli
artt. 4 bis e 4 vicies ter della L. n. 49 del 2006, così travolgendo l’intero art. 73 dPR
309/1990, ha fatto rivivere il precedente testo della norma in questione che
prevedeva per il reato contestato, trattandosi di droga “leggera”, la pena da due anni
a sei anni di reclusione ed da 5.164 ad C 77.468 di multa.
Tale novella sanzionatoria, palesemente più favorevole al reo, è attualmente
applicabile, ai sensi dell’art. 2 comma 4° c.p., al caso in esame, sicchè la pena in
concreto inflitta cui è pervenuto il giudice di merito risulta, oggi, immotivatamente
eccessiva ed illegittima.
Consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento
sanzionatorio con rinvio sul punto alla Corte di Appello di Firenze, precisandosi che il
capo concernente la penale responsabilità è divenuto irrevocabile.
P.Q.M.
ANNULLA LA SENTENZA IMPUGNATA LIMITATAMENTE AL TRATTAMENTO SANZIONATORIO E RINVIA SUL
PUNTO ALLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE.
2

Deduce il vizio motivazionale in relazione all’entità della pena inflitta, ritenuta

RIGETTA NEL RESTO. VISTO L’ART. 624 C.P.P. DICHIARA L’IRREVOCABILITÀ DELLA SENTENZA IN
ORDINE ALL’AFFERMAZIONE DI RESPONSABILITÀ.

Così deciso in Roma, il 4.6.2014

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