Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32590 del 04/06/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 32590 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

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sul ricorso proposto da:

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MOUSSAID MOHAMED N. IL 05/12/1990
MOUSSAID EL MOSTAFA N. IL 16/06/1991
avverso la sentenza n. 329/2013 GIP TRIBUNALE di LIVORNO, del
27/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 04/06/2014

167 Moussaid Mohamed +1

c<-- Gli imputati in epigrafe ricorrono per cassazione avverso la sentenza recante applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 7..idel d.P.R. n. 309 del 1990. L'imputazione attiene alla detenzione illecita di cocaina. Assume preliminare ed assorbente rilievo che la disciplina legale della materia è mutata in senso favorevole agli imputati e che, conseguentemente, il trattamento sanzionatorio è illegale, dovendosi fare applicazione dell'art. 2 cod. pen. Infatti, rileva il novum normativo introdotto con l'art. 2 del D.I. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito con la Legge 21 febbraio 2014 n. 10. L'innovazione ha riguardato il già evocato quinto comma dell'articolo 73. Sono stati integralmente confermati gli elementi caratterizzanti che contribuiscono alla individuazione dei fatti di minor gravità, ma la fattispecie è stata trasformata da circostanza attenuante a reato autonomo. Induce con certezza in tale direzione l'apertura del testo normativo che con la formula "salvo che il fatto non costituisca più grave reato" esplicita che si è in presenza di nuova, autonoma incriminazione. Oltre a ciò, la novella ha diminuito l'entità della pena massima. Si tratta di innovazione mossa dall'evidente proposito di sottoporre a trattamento sanzionatorio meno severo illeciti di più lieve entità, da un lato revisionando la pena edittale e dall'altro configurando un distinto reato, così escludendo che il giudizio di bilanciamento tra l'attenuante stessa e circostanze aggravanti, compresa la recidiva, possa frustrare le istanze di minore rigore nei confronti di illeciti di modesta gravità. La norma nuova è dunque per diversi versi più favorevole rispetto a quella previgente e deve trovare applicazione alla fattispecie in esame ai sensi dell'art. 2 cod. pen. La materia è stata successivamente innovata, sempre in senso favorevole all'imputato dia D.L. 20 marzo 2014 n. 36, convertito con la Legge 16 maggio 2014 n. 79, che ha sostituito il richiamato quinto comma dell'art. 73 ha previsto la sanzione della detenzione da sei mesi a quattro anni e della multa da 1.032 euro a 10.329 euro e la loro eventuale sostituzione con la sanzione del lavoro di pubblica utilità. Conclusivamente la sentenza reca una pena illegale e deve essere conseguentemente annullata senza rinvio. Gli atti vanno trasmessi al Tribunale per l'ulteriore corso. Pqm Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Livorno. Roma 4 giugno 2014 MOTIVI DELLA DECISIONE

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