Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3259 del 24/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 3259 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CAMMINO MATILDE

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
D’ARIA Silverio n. Casagiove (CE) il 20 agosto 1960
avverso l’ordinanza emessa il 24 luglio 2012 dal Tribunale di Napoli

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. Carmine Stabile, che
ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
osserva:

Data Udienza: 24/10/2013

Considerato in fatto
1. Con ordinanza in data 5 luglio 2012 il giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Napoli confermava, ai sensi dell’art.27 c.p.p., la misura cautelare della
custodia in carcere disposta provvisoriamente, all’esito dell’udienza di convalida del
fermo, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di S.Maria Capua Vetere nei
confronti di D’Aria Silverio in ordine al reato di tentata estorsione aggravata ai sensi

2. L’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli è
stata confermata, in sede di riesame dal Tribunale di Napoli con l’ordinanza in data 24
luglio 2012 avverso la quale il D’Aria ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione.

2.1 Con il primo motivo di ricorso si deduce l’inosservanza ed erronea
applicazione degli artt.273 e 192 c.p.p. e la mancanza o manifesta illogicità della
motivazione per l’omessa valutazione degli elementi prospettati dalla difesa nella
discussione orale e, in particolare, per essere stata ritenuta la gravità indiziaria solo in
ragione della riconosciuta presenza il 9 gennaio 2012 del D’Aria presso gli uffici del
Santucci e del fatto, del tutto neutro, che il D’Aria fosse stato denunciato nell’anno
2006 per favoreggiamento personale nei confronti del coindagato Mastroianni; nella
discussione orale si era evidenziato che il D’Aria aveva compiuto il 9 gennaio 2012 un
solo accesso negli uffici del Santucci, risultante dai fotogrammi estratti dalle
videoregistrazioni, e non due, come si era invece sostenuto sulla base di un semplice
riconoscimento vocale, effettuato a distanza di cinque mesi, dalla segretaria del
Santucci secondo la quale era stata la stessa persona a citofonare chiedendo prima di
tale Antonucci e, successivamente, del Santucci al quale era stato lasciato il
messaggio di recarsi “a Recale da Antimo”; la persona offesa Santucci del resto non
aveva mai riconosciuto il D’Aria come autore di richieste estorsive nei suoi confronti,
mentre aveva riconosciuto i coindagati; il Tribunale, infine, sarebbe caduto in errore
quanto al riconoscimento da parte di Schettino Raffaele nel D’Aria di colui che gli
aveva chiesto del Santucci, avendo fatto riferimento all’episodio del 29 gennaio 2012
che riguardava il coindagato Vittorio Roberto;

2.2 Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio della
motivazione in relazione alla possibilità di applicare al D’Aria, che era incensurato e
lavorava alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato, una misura meno afflittiva, in
quanto il Tribunale aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere

dell’art.7 d.l. n.152/91 e 71 D.Lgs. n.159/2011 ai danni di Santucci Francesco.

3
sulla base della presunzione assoluta di adeguatezza della misura custodiale prevista
dall’art.275 co.3 c.p.p..
Ritenuto in diritto
3. Il ricorso è inammissibile.

In data 23 ottobre 2013 è pervenuta in cancelleria la comunicazione della

d’interesse da parte del D’Aria, attualmente sottoposto alla misura cautelare degli
arresti domiciliari presso il comune di Sesto Campano (Isernia).
L’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina una causa di
inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591co.1 lett.d) c.p.p..
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro 500,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Roma 24 ottobre 2013

il cons. est.
Il Presidente
)11/
(-

rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore avv. Giuseppe Stellato, per carenza

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA