Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32589 del 04/06/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 32589 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

—111iDANANZA Sa‘Ary—Z-A/2-Al

sul ricorso proposto da:
OURAINI HICHAM N. IL 23/11/1981
avverso la sentenza n. 4728/2013 TRIBUNALE di BRESCIA, del
12/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 04/06/2014

Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Ouraini Hicham avverso la
sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 12.11.2013 dal Giudice
monocratico del Tribunale di Brescia che applicava al predetto la pena concordata
di mesi dieci di reclusione ed € 2.400,00 di multa per 2 delitti di cui all’art. 73
comma 5 0 dPR 309/1990 (cessione di cocaina).
Deduce il vizio motivazionale senza alcuna altra specificazione.

Il ricorso sarebbe inammissibile essendo la censure mossa totalmente generica
ai limiti dell’inesistenza.
Senonchè, va rilevato, ai sensi dell’art. 609, 2° comma c.p.p., trattandosi di
motivo -inerente la misura della pena- che non poteva essere dedotto all’epoca
attese le ragioni intervenute a sostegno solo successivamente alla presentazione
del ricorso, che recentemente è entrata in vigore la Legge n. 79 del 16.5.2014 di
conversione del D.L. n. 36 del 2014 con la quale, tra l’altro, è stata ribadita
(essendo già stata affermata dal D.L. n. 146 del 23.12.2013, conv. in L. n. 10 dl
21.2.2014), la natura di reato autonomo dell’ipotesi di cui al 5 0 comma del dPR
309/1990 per tutte le tipologie di stupefacenti e rirnodulata la pena da sei mesi a
quattro anni di reclusione e da € 1.032 a € 10.239 di multa. Tale novella
sanzionatoria, palesemente più favorevole al reo, è attualmente applicabile, ai
sensi dell’art. 2 comma 4° c.p., al caso in esame, sicchè la pena in concreto
inflitta (scaturente da un base di un anno di reclusione ed € 3.000 di multa) cui è
pervenuto il giudice di merito risulta, oggi, immotivatamente inadeguata ed
illegittima.
Venendo meno, per effetto del vizio rilevato, l’intero patto, conseguirà
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti
al Tribunale di Brescia per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
ANNULLA LA SENTENZA IMPUGNATA SENZA RINVIO E DISPONE TRASMETTERSI GLI ATTI AL
TRIBUNALE DI BRESCIA.
COSÌ

deciso in Roma, il 4.6.2014

Considerato in diritto

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