Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32588 del 08/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32588 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MEROLA ANTONIO N. IL 09/08/1982
avverso l’ordinanza n. 279/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
22/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
–
Data Udienza: 08/05/2013
Motivi della decisione
La Corte di Appello di
Napoli, con ordinanza resa
all’udienza camerale del giorno 22.11.2011 rigettava
l’istanza di riparazione presentata da Merola Antonio per
ingiusta detenzione in carcere da lui subita dal 12.12.2008
al 21.04.2009 perché sospettato dei reati di rapina
aggravata e lesioni personali, reati da cui era stato
assolto con sentenza in data 19.06.2009 del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, divenuta irrevocabile il
2.11.2009.
Avverso la predetta ordinanza proponeva ricorso in
cassazione Merola Antonio, a mezzo del suo difensore, e
concludeva chiedendo di volerla annullare in quanto
riteneva che non sussistesse nessun elemento da cui potesse
dedursi il dolo o la colpa grave da parte sua nell’avere
determinato l’applicazione della misura cautelare.
Evidenziava in particolare il suo atteggiamento
collaborativo al momento del fermo e le sue ammissioni a
proposito del litigio scoppiato per futili motivi
all’interno del bar “Tahiti”.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze a mezzo
dell’Avvocatura Generale dello Stato presentava tempestiva
memoria e concludeva chiedendo di voler dichiarare
inammissibile il ricorso ovvero di rigettarlo.
Il proposto ricorso è inammissibile in quanto perché basato
su elementi di fatto tendenti a contrastare la motivazione
dell’ordinanza impugnata che ha invece ritenuto che il
ricorrente con suoi comportamenti caratterizzati da colpa
grave aveva indotto in errore l’autorità determinandola ad
applicargli la misura della custodia in carcere.
La
Corte
territoriale
ha
infatti
evidenziato
il
comportamento del Merola che aveva aggradito violentemente
all’interno del bar il Persichini che stava sorseggiando un
caffè insieme al fratello, minacciando e provocando i due
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fratelli mentre, nel trambusto, al Persichini fu sottratto
il borsello contenente il telefono cellulare.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione
riconducibile alla volontà,
ricorrente stesso
e quindi a colpa,
(cfr. Corte
Costituzionale
del
sent. n.
186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento
della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle
ammende. Compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Roma, 1’8 maggio 2013.
di causa di inammissibilità
pecuniaria, trattandosi