Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32588 del 04/06/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 32588 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA—

sul ricorso proposto da:
PARROCCHIA LUIGI N. IL 17/07/1960
CASTELLANO ANIELLO N. IL 12/07/1962
CLAUSI VINCENZO N. IL 21/03/1984
avverso la sentenza n. 4061/2013 GIP TRIBUNALE di SALERNO, del
26/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 04/06/2014

163 Parrocchia Luigi ed altri
MOTIVI DELLA DECISIONE

Infatti, con la sentenza n. 32 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 convertito, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49. In estrema sintesi, la Corte ha
ritenuto che le norme impugnate, introdotte in sede di conversione del decreto legge, difettino
manifestamente di ogni connessione logico-funzionale con le originarie disposizioni del decreto legge, e
debbano per tale assorbente ragione ritenersi adottate in carenza dei presupposti per il legittimo
esercizio del potere legislativo di conversione ai sensi dell’art. 77, secondo comma, Cost.
Rileva, in particolare, che l’art. 4 bis aveva riscritto l’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990,
eliminando la distinzione sul piano sanzionatorio, prevista dalla disciplina previgente, tra le sostanze
stupefacenti incluse in differenti tabelle; ed introducendo un trattamento punitivo unitario che si è risolto
nella diminuzione delle sanzioni previste per le cosiddette droghe “pesanti” e nell’incremento di quelle
previste per le cosiddette droghe “leggere”. La caducazione della norma in questione comporta che, come
espressamente enunciato dalla Corte costituzionale, tornino a ricevere applicazione l’art. 73 del d.P.R. n.
309 del 1990 e le relative tabelle, in quanto mai validamente abrogati, nella formulazione precedente le
modifiche apportate con le disposizioni caducate. La conseguenza è, per quel che qui interessa, che
rivive l’apparato sanzionatorio precedentemente previsto per l’hashish, più lieve di quello in vigore
all’epoca del fatto. La questione attiene alla legalità della pena, coinvolge l’applicazione dell’art. 2 cod.
pen. e va rilevata anche d’ufficio. Conclusivamente la sentenza reca una pena illegale e deve essere
conseguentemente annullata senza rinvio. Gli atti vanno trasmessi al Tribunale per l’ulteriore corso.
Pqm
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Salerno.
Roma 4 giugno 2014

Gli imputati in epigrafe ricorrono per cassazione avverso la sentenza recante applicazione della
pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.
L’imputazione attiene alla detenzione illecita di hashish e cocaina.
Assume preliminare ed assorbente rilievo che la disciplina legale della materia, per ciò che
riguarda il trattamento sanzionatorio dei fatti afferenti all’hashish, è mutata in senso favorevole agli
imputati e che, conseguentemente, il trattamento sanzionatorio è illegale, dovendosi fare applicazione
dell’art. 2 cod. pen.

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