Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32587 del 08/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32587 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SEYE MBAYE N. IL 04/03/1968
avverso la sentenza n. 3633/2011 TRIBUNALE di CATANIA, del
15/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 08/05/2013

19370/2012
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto fondato su motivi
manifestamente infondati. Dall’esame del verbale di udienza risulta che all’iniziale
richiesta del pm di sentire i propri testi, con rinuncia in caso di consenso della
controparte, e di richiesta di prova contraria dell’imputato, ha fatto seguito la
acquisizione, disposta dal giudice senza osservazione alcuna da parte della difesa,
della produzione documentale, ritenuta sufficiente a definire il giudizio. L’acquisizione
del verbale di contestazione e delle dichiarazioni rese dall’indagato è pertanto
avvenuta con il consenso delle parti onde risulta del tutto improprio il richiamo alla
violazione di norme processuali.
Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguito l’onere delle spese del procedimento
nonché la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore delle cassa
delle ammende che, in considerazione dei motivi dedotti, si stima equo fissare, anche
dopo la sentenza n.186 del 2000 della Corte Cost., in euro 1000,00.
p.q.m.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento nonché al versamento della somma di euro 1000,00 in favore della
cassa delle ammende.
– Così deciso in Roma l’ 8.5.2013

Seye Mbaye, per il tramite del difensore di fiducia, ricorre contro la sentenza
indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Catania lo ha ritenuto responsabile di
guida senza patente e condannato a 3000,00 euro di ammenda; lamenta violazione
di legge processuale, art. 350 cpp, per avere il giudice tenuto conto dell’annotazione,
allegata al verbale del fermo amministrativo del veicolo, da cui risultava che lo stesso
imputato aveva ammesso di non aver mai conseguito la patente; lamenta che sia
stato violato il diritto alla prova per non essere stato escusso alcun teste.

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