Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32587 del 04/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32587 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEY MOEN. IL 02/06/1970
WALID N. IL 25/05/1976
BEN
HAMMAMI BILEL N. IL 22/06/1990
SAHNON CHEKRI N. IL 04/03/1993

mét

avverso la sentenza n. 3611/2012 GIP TRIBUNALE di RAVENNA, del
10/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 04/06/2014

Osserva
Ricorrono per cassazione, con distinti atti, Bey Moez, Hammami Bile!, Ben Chahla Walid e
Sahnon Chekri avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 10.7.2013 dal
G.i.p. del Tribunale di Ravenna con cui venivano applicate ai medesimi le pene rispettivamente
concordate per 4 delitti di cui agli artt. 110 c.p. e 73 dPR 309/1990 (illecita detenzione di vari
quantitativi di eroina e plurime vendite di eroina e cocaina).
Tutti deducono il vizio motivazionale in relazione alla sussistenza di cause di proscioglimento ai
sensi dell’art. 129 c.p.p..

consentita in sede di legittimità.
Questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis, Cass. pen. Sez. Un., n. 10372 del
27.9.1995, Rv. 202270, Serafino),gbbligo della motivazione della sentenza di applicazione
concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi
adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, come nel caso di specie, di
aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo
delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze
ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena) e di quelli negativi (che non debba
essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
Peraltro, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 129
c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli
atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di
cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una
motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica
richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai
sensi della disposizione citata.
Consegue l’inammissibilità dei ricorsi e, con essa, la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla
luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,
sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.500,00 per ciascuno in
favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILI I RICORSI E CONDANNA I RICORRENTI AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI E
CIASCUNO AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLECINQUECENTO EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma, il 21.5.2014

I ricorsi sono inammissibili per la manifesta infondatezza della censura mossa, peraltro non

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