Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32586 del 04/06/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 32586 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

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sul ricorso proposto da:
CRISAFI GAETANO N. IL 17/08/1982
avverso la sentenza n. 2003/20,3 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 19/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 04/06/2014

Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Crisafi Gaetano avverso la
sentenza emessa in data 19.9.2013 dalla Corte di Appello di Bologna che
confermava quella in data 25.1.2007 del Tribunale di Bologna con cui, all’esito del
giudizio abbreviato, il predetto era stato condannato,, alla pena di anni uno di
reclusione ed C 3.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73 comma 5 0 dPR
309/1990 (illecita detenzione di hashish: fatto del 15.1.2007).
Deduce l’erronea interpretazione di legge, assumendo che non vi era prova della

personale di tipo ludico.
Considerato in diritto
Il ricorso sarebbe inammissibile essendo le censure mosse aspeciflche e non
consentite nella presente sede.
E’ chiaro che, a parte l’estrema genericità delle censure che non espongono
un’effettiva critica alle argomentazioni della sentenza, come il ricorrente abbia
preteso, peraltro in termini estremamente generici, di introdurre quello che,
secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, esula dai suoi poteri e
cioè la “rilettura” degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui
apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito (Sez. Un.
N.6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944). Invero, il motivo di ricorso
mira ad una improponibile rivalutazione della prova e si risolve in deduzioni in
punto di fatto, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di
legittimità, sottraendosi la motivazione della impugnata sentenza ad ogni
sindacato per le connotazioni di coerenza, di completezza e di razionalità dei suoi
contenuti.
Senonchè, va rilevato, ai sensi dell’art. 609, 2° comma c.p.p., trattandosi di
motivo -inerente la misura della pena- che non poteva essere dedotto all’epoca
attese le ragioni intervenute a sostegno solo successivamente alla presentazione
del ricorso, che recentemente è entrata in vigore la Legge n. 79 del 16.5.2014 di
conversione del D.L. n. 36 del 2014 con la quale, tra l’altro, è stata ribadita
(essendo già stata affermata dal D.L. n. 146 del 23.12.2013, conv. in L. n. 10 di
21.2.2014), la natura di reato autonomo dell’ipotesi di cui al 5 0 comma del dPR
309/1990 per tutte le tipologie di stupefacenti e rimodulata la pena da sei mesi a
quattro anni di reclusione e da C 1.032 a C 10.239 di multa. Tale novella
sanzionatoria, palesemente più favorevole al reo, è attualmente applicabile, ai
sensi dell’art. 2 comma 4 0 c.p., al caso in esame, sicchè la pena in concreto
inflitta (scaturente da un base di un anno e sei mesi di reclusione ed C 4.500 di
multa) cui è pervenuto il giudice di merito risulta, oggi, immotivatamente
eccessiva ed illegittima.
2

destinazione dello stupefacente allo spaccio e non piuttosto ad esclusivo uso

Consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento
sanzionatorio con rinvio sul punto alla Corte di Appello di Bologna, precisandosi
che il capo concernente la penale responsabilità è divenuto irrevocabile.
P.Q.M.
ANNULLA LA SENTENZA IMPUGNATA LIMITATAMENTE AL TRATTAMENTO SANZIONATORIO E RINVIA
SUL PUNTO ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA.
RIGETTA NEL RESTO. VISTO L’ART. 624 C.P.P. DICHIARA L’IRREVOCABILITÀ DELLA SENTENZA IN
ORDINE ALL’AFFERMAZIONE DI RESPONSABILITÀ.

Così deciso in Roma, il 4.6.2014

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