Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32585 del 08/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32585 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MILICI CARLO N. IL 05/03/1991
avverso la sentenza n. 665/2012 TRIBUNALE di CATANIA, del
06/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 08/05/2013
19360/2012
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile.
Con riguardo alla commisurazione della pena, le generiche censure del ricorrente in
ordine a pretese carenze motivazionali della sentenza impugnata risultano
manifestamente infondate.
Corretti, e insindacabili in sede di legittimità, sono i rilievi fattuali del giudice di merito
e non può dimenticarsi che nell’adempimento dell’obbligo della motivazione anche
l’uso di espressioni sintetiche quali “alla luce dei criteri ex articolo 133 c.p.” o “pena
congrua” può ritenersi giustificato quando viene irrogata una pena non
particolarmente afflittiva o quando la concreta determinazione sia illustrata, come
nella specie è avvenuto, dal rilievo della mancanza di circostanze tali da giustificare la
concessione di attenuanti generiche e dal riferimento ai precedenti penali,
espressamente considerati ai fini della esclusione dei benefici di legge.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
– Così deciso in Roma l’ 8.5.2013
L’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe,che lo ha condannato a 6000,00 euro di ammenda per guida senza patente,
denunciando la mancanza di motivazione in ordine alla entità della pena irrogata.