Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32584 del 08/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32584 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IACOBBE RAFFAELA N. IL 27/03/1965
avverso la sentenza n. 7006/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
29/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Im••••••

Data Udienza: 08/05/2013

19306/2012
Motivi della decisione

Il difensore dell’imputato ha interposto ricorso per cassazione, chiedendo
l’annullamento della sentenza. Contesta la ritenuta sussistenza
dell’aggravante della destrezza e la consumazione del reato.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
Ai sensi dell’art. 606 lett. e) cpp i vizi della motivazione (anche il
travisamento dei fatti deducibile sotto questo profilo) devono risultare “dal
testo del provvedimento impugnato” , mentre non possono derivare da
un controllo della Corte di Cassazione sulla interpretazione e valutazione
delle prove, che è compito del giudice di merito. Anche a seguito delle
modifiche introdotte alli 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. dalla
legge 20 febbraio 2006, n. 46, il ricorso non può riguardare la verifica
della rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della
decisione impugnata alle acquisizioni processuali e non è consentito
sollecitare alla Cassazione una rilettura degli elementi di fatto, atteso che
tale valutazione è riservata in via esclusiva al giudice del merito. Il
sindacato della Cassazione è limitato alla sola legittimità, sì che esula dai
poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, anche laddove venga prospettata dal
ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze
processuali.
Nella specie, il giudice di merito ha indicato le ragioni per le quali nel
comportamento dell’imputata, che ha eliminato le tacchette
antitaccheggio di diversi generi alimentari per poi nasconderli nella
propria borsa, superando lo sbarramento delle casse (con consumazione
del reato) era ravvisabile la destrezza con una valutazione che risulta
congrua e adeguata.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di
euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso 1’8.5.2013.

La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata,
confermava la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto Iacobbe
Raffaela responsabile del reato di furto pluriaggravato, condannandola alla
pena di giustizia.

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