Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32583 del 08/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 32583 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPALDO RAFFAELE N. IL 27/05/1949
avverso l’ordinanza n. 24/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

1

Data Udienza: 08/05/2013

z
Motivi della decisione

La Corte di Appello di Napoli, con ordinanza resa
all’udienza camerale del giorno
l’istanza di riparazione

10.01.2012

rigettava

presentata da Capaldo Raffaele

per ingiusta detenzione in carcere da lui subita dal
2.03.2004 al 28.10.2005 e poi in regime di arresti

di cui agli articoli 416 bis, 110,112,629,61n.7,81,110,112
c.p.,12 quinquies D.L. n.306/1992, 513 c.p., reati da cui
era stato assolto con sentenza in data 14.07.2006 del
Tribunale di Noia, divenuta irrevocabile 1’8.02.2009.
Avverso la predetta ordinanza proponeva ricorso in
cassazione Capaldo Raffaele, a mezzo del suo difensore, e
concludeva chiedendo di volerla annullare in quanto
riteneva che non sussistesse nessun elemento da cui potesse
dedursi il dolo o la colpa grave da parte sua nell’avere
determinato l’applicazione della misura cautelare.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si costituiva a
mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato e concludeva
chiedendo di voler dichiarare inammissibile il ricorso
ovvero di rigettarlo.
Il proposto ricorso è inammissibile perché basato su
elementi di fatto tendenti a contrastare la motivazione
dell’ordinanza impugnata che ha invece ritenuto che il
ricorrente con suoi comportamenti caratterizzati da colpa
grave aveva indotto in errore l’autorità determinandola ad
applicargli la misura della custodia in carcere.
La Corte territoriale ha infatti evidenziato la circostanza
che l’odierno ricorrente aveva commesso in più di una
occasione atti di intimidazione (cfr pag.3 dell’ordinanza
impugnata), fra l’altro inibendo in data 14 agosto 2000
l’accesso e l’uscita dei veicoli dallo stabilimento di
Piana di Monteverna, armandosi di un bastone e posizionando
un suo camion proprio davanti all’ingresso.

domiciliari fino al 14.07.2006 perché sospettato dei reati

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione
di causa di inammissibilità

riconducibile alla volontà,
ricorrente stesso

e quindi a colpa,

(cfr. Corte

Costituzionale

del

sent. n.

186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento
della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle
ammende. Compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Roma, 1’8 maggio 2013.

pecuniaria, trattandosi

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA