Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32582 del 08/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32582 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALDIERI ROCCO N. IL 09/12/1978
avverso l’ordinanza n. 234/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
18/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 08/05/2013

19294/2012
Motivi della decisione

A sostegno del ricorso deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e) cpp,
in ordine alla valutazione della colpa grave, dalla Corte di appello ritenuta ostativa alla
concessione dell’indennizzo richiesto; sostiene che la sua condotta è sempre stata
chiara e lineare e che i giudici non hanno precisato in che cosa sarebbe consistita la
condotta gravemente colpevole.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia con una memoria.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, in conformità con le richieste del Procuratore
Generale, in quanto fondato su motivi non consentiti e manifestamente infondati.
Ai fini dell’accertamento del requisito della colpa, ostativo al riconoscimento
dell’indennizzo in questione, il giudice del merito, investito dell’istanza per
l’attribuzione di una somma di danaro a titolo di equa riparazione per l’ingiusta
detenzione, ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., ha il dovere di verificare se la
condotta tenuta dall’istante nel procedimento penale, nel corso del quale si
verifico’ la privazione della liberta’ personale, quale risulta dagli atti, sia
connotabile di dolo o di colpa grave. Il giudice stesso deve, a tal fine, valutare se
certi comportamenti riferibili alla condotta cosciente e volontaria del soggetto,
possano aver svolto un ruolo almeno sinergico nel trarre in errore l’autorità
giudiziaria; cio’ che il legislatore ha voluto, invero, e’ che non sia riconosciuto il
diritto alla riparazione a chi, pur ritenuto non colpevole nel processo penale, sia stato
arrestato e mantenuto in detenzione per aver tenuto una condotta tale da
legittimare il provvedimento dell’autorita’ inquirente (sez. IV 7.4.99 n.440, Min.
Tesoro in proc. Petrone Ced 197652).
La ordinanza impugnata contiene congrua motivazione, conforme al principio sopra
richiamato, in ordine alle ragioni per le quali il comportamento tenuto dal Caldieri nel
procedimento penale per riciclaggio, pur conclusosi con la sua assoluzione, doveva
ritenersi connotato da colpa grave consistente nella proprietà di un auto che
presentava alcuni numeri di telaio contraffatti, cioè ripunzonati in profondità; la
contraffazione era infatti tale da essere percepibile ictu °cui/ da parte degli agenti
di Polizia e di essa avrebbe dovuto accorgersi anche il Caldieri, persona
particolarmente esperta nel commercio di auto e moto e già condannata per
associazione delinquere per riciclaggio; inoltre il Caldieri aveva tentato di sottrarsi al
controllo e non aveva spiegato le ragioni dei numerosi cambi di intestazione del
veicolo.II ragionamento della Corte di appello è logico atteso che non si è trattato di
valorizzare un precedente penale dell’imputato ma di valutare il suo comportamento
alla luce delle complessive risultanze del caso.
Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguito l’onere delle spese del procedimento
nonché la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore delle cassa
delle ammende che, in considerazione dei motivi dedotti, si stima equo fissare, anche
dopo la sentenza n.186 del 2000 della Corte Cost., in euro 1000,00. Ricorrono giusti
motivi per compensare le spese tra le parti.
p.q.m.

Caldieri Rocco, attraverso il difensore all’uopo nominato, ha proposto ricorso per
cassazione avverso la ordinanza in data 18.10.2011 della Corte di appello di Napoli
che ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione dal medesimo
avanzata ex art. 314, co.1 cpp.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento nonché al versamento della somma di euro 1000,00 in favore della
cassa delle ammende. Spese compensate tra le parti.

– Così deciso in Roma l’ 8.5.2013

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