Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32582 del 04/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32582 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 04/06/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPRIOGLIO DAVIDE N. IL 21/08/1966
avverso la sentenza n. 3411/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
19/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

g2,//

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Caprioglio Davide avverso la sentenza
emessa in data 19.11.2012 dalla Corte di Appello di Milano che confermava quella in
data 16.3.2012 del Tribunale di Milano con cui il predetto era stato condannato alla
pena di un mese di arresto ed C 1.200 di ammenda, con la sospensione condizionale
della pena e la non menzione della condanna, oltre alla sospensione della patente i
guida per la durata di un anno, per il reato di cui all’art. 186 comma 2 C.d.S. (tasso
alcolemico di 1,81 e 1,79 g/I; fatto 16.3.2008).

nell’atto di appello, laddove si era rappresentato che la concentrazione alcolica fosse
giustificata in ragione del ristagno nel cavo orale della componente alcolica dei
farmaci assunti dall’imputato per la certificata patologia dentaria.
E’ stata depositata una memoria difensiva nell’interesse del ricorrente.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse aspecifiche e manifestamente
infondate.
Invero la censura è palesemente aspecifica, consistendo nella pedissequa
riproposizione della medesima doglianza rappresentata dinanzi al giudice di appello
che l’ha disattesa con congrua e corretta motivazione sul punto specifico. Infatti, “è
inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse
ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi
considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere
apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a
mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV,
29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n.
19951, Rv. 240109).
Inoltre, “In tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo
costituisce onere della difesa dell’imputato fornire una prova contraria a detto
accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato,
oppure l’utilizzo di una errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione, non
limitandosi a richiedere il deposito della documentazione attestante la regolarità
dell’etilometro” (Cass. pen. Sez. IV, n. 42084 del 4.10.2011, Rv. 251117). E tale
prova, hanno puntualmente rilevato i giudici di merito, non è stata fornita.
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.

Deduce il vizio motivazionale in relazione alle doglianze specificatamente indicate

186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma, il 4.6.2014

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