Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32580 del 08/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32580 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COMITO ANTONIA N. IL 18/04/1944 parte offesa nel procedimento
c/
IGNOTI
avverso l’ordinanza n. 12691/2011 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
31/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 08/05/2013

19193/2012
Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore della persona offesa deducendo: 1) la
nullità del provvedimento per violazione del diritto di difesa in quanto nel fascicolo del
gip mancava la relazione peritale autoptica; 2) il difetto di motivazione per non aver
tenuto conto delle valutazioni contenute nella consulenza di parte sullo stato dei
luoghi da cui risultava che l’impianto elettrico era vetusto ed obsoleto.
Con successiva memoria il difensore insiste per la ricorribilità dell’ordinanza di
archiviazione laddove ritenuta abnorme.
Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto proposto per motivi diversi da quelli
consentiti. Ed invero, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (per tutte,
rv.210060), poiche’ l’ordinanza di
v.sez. VI
sentenza n. 5144 16/12/1997
archiviazione e’ impugnabile nei rigorosi limiti fissati dall’art. 409, comma sesto, cod.
proc. pen., che, nel fare espresso e tassativo richiamo ai casi previsti dall’art. 127,
comma quinto, dello stesso codice, legittima il ricorso per cassazione soltanto nel caso
in cui non siano state rispettate le regole sull’intervento delle parti in camera di
consiglio, e’ inammissibile il ricorso proposto dalla persona offesa con il quale sono
proposte censure attinenti alla valutazione di non fondatezza della notizia di reato.
Né è possibile superare surrettiziamente i limiti stabiliti dal legislatore invocando
l’abnormità dell’atto, abnormità che proprio per le caratteristiche dell’istituto, assume
un carattere davvero eccezionale, come risulta dalla pacifica giurisprudenza di questa
Corte (per tutte sez. I 23.2.1999 n. 1560 rv.213879) secondo cui “Il provvedimento
di archiviazione disciplinato dagli artt. 408 e segg cod. proc. pen. e’ un
provvedimento concepito dal legislatore come anteriore all’esercizio dell’azione
penale, correlato alla insussistenza degli estremi per esercitarla, che in nessun
modo puo’ pregiudicare gli interessi della persona indicata come responsabile nella
notizia di reato, o l’interesse della pubblica accusa a riaprire le indagini nel caso
Ne -consegue che per la natura di
previsto dall’articolo 414 cod. proc. pen.
provvedimento “neutro” non ne sono previsti mezzi di impugnazione, essendo
esperibile solo il ricorso per cassazione connesso all’eventuale abnormita’ del decreto
il
della Costituzione, qualora
111
archiviazione,
norma dell’articolo
di
a
provvedimento sia caratterizzato da vizi “in procedendo” o “in iudicando” del tutto •
imprevedibili per il legislatore che non ha contemplato per esso alcun mezzo
d’impugnazione”. Abnormità che non ricorre nel presente caso in cui il giudice ha
motivatamente escluso la sussistenza di elementi a carico di terzi.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore delle cassa delle ammende che,
tenuto conto della natura della controversia, stimasi equo fissare in euro 500,00.
p.q.m.

Con
provvedimento in data 31 gennaio 2010 il gip del Tribunale di Roma,
provvedendo su conforme richiesta del pubblico ministero e all’esito dell’udienza
camerale, disponeva l’archiviazione del procedimento contro persona da identificare in
relazione al decesso di Trevisiol Mirko, ritenendo che le cause dell’incendio
sprigionatosi nella stanza occupata dal Terevisiol fossero riconducibili o a fattori
accidentali o ad una sigaretta accesa caduta alla stessa persona offesa (che era un
fumatore) e che non erano emersi elementi penalmente rilevanti a carico di terzi.

- dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle
ammende.

– Così deciso in Roma l’ 8.5.2013

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