Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32580 del 04/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32580 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 04/06/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CUCCI ANTONIO N. IL 21/11/1976
avverso la sentenza n. 2010/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
13/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

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Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Cucci Antonio avverso la sentenza
emessa in data 13.5.2013 dalla Corte di Appello di Lecce che confermava quella in
data 31.10.2011 del Tribunale di Brindisi- Sezione distaccata di Francavilla Fontana
con cui il predetto era stato condannato, con attenuanti generiche, alla pena di mesi
nove di reclusione ed € 300,00 di multa per il delitto di tentato furto aggravato in
abitazione.
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine ritenuta penale

attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate e non
consentite nella presente sede di legittimità.
La motivazione svolta in ordine alla colpevolezza dell’imputato è del tutto congrua e
corretta con puntuale ricostruzione dei fattontestazione delle tesi difensive addotte
dell’atto di appello senza alcun richiamo per relationem alla sentenza di primo grado.
La concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla
discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, tanto che “ai fini della
concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi
a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene
prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche
un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle
modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso” (Cass. pen. Sez. II,
n. 3609 del 18.1.2011, Rv. 249163). E sul punto si è pronunciata la Corte territoriale
allorchè ha richiamato i numerosi precedenti penali.
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così

deciso in Roma, il 4.6.2014

responsabilità e la mancanza ed illogicità della motivazione in ordine al diniego delle

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