Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3258 del 10/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3258 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
– Orellana Ulloa Andres Humberto nato in Ecuador il 9 marzo 1991
avverso l’ordinanza in data 15 aprile 2013 del Tribunale della Libertà di Milano
Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
sentite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Giuseppina Maria Fodaroni , che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Orellana Ulloa Andres Humberto ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data
15 aprile 2013 del Tribunale della Libertà di Milano, con la quale, è stato rigettato il ricorso
avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Milano in data 26 febbraio 2013, con cui è stata
applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari in ordine
ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di
reati contro la persona e il patrimonio, nella sua qualità di tesoriere della medesima

Data Udienza: 10/10/2013

associazione.
A sostegno dell’impugnazione Orellana Ulloa Andres Humberto ha dedotto:
a) Violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. per manifesta illogicità e contraddittorietà della
motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza
Il ricorrente censura la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza da parte del TDL.
Sottolinea l’esito negativo della perquisizione effettuata nella sua abitazione, l’erronea
valutazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche, in base al quale sarebbe stato
dedotto il suo ruolo di tesoriere all’interno dell’ associazione,l’abbandono dell’associazione fin
da quando era minorenne e l’assenza di qualsiasi concorso nell’attività della banda.

. ì,s.

b) Violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. Difetto, contraddittorietà, manifesta illogicità
della motivazione relativa alla sussistenza della prospettata esigenza cautelare
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2.

Per quanto riguarda la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non vengono

sostanzialmente sollevate censure se non relative ad elementi di fatto, tese a sminuire il ruolo
avuto dall’Orellana Ulloa Andres Humberto nella vicenda; la versione alternativa fornita dal
ricorrente non può trovare ingresso in questa sede in quanto il ragionamento dei giudici del

oggettivi, riconosciuti dallo stesso gip con riferimento alla gravità degli indizi di colpevolezza,
(gli esiti delle intercettazioni telefoniche e ambientali e delle videoriprese per quanto riguarda il
rato associativo concernente il gruppo dei “Chicago” (v. pagg. 6 e ss dell’ordinanza del TDL con
l’evidenziazione della partecipazione del ricorrente alla importante riunione del 4 marzo 2012
presso l’istituto Leone XII, dove aveva ricoperto un ruolo fondamentale e gli elementi derivanti
dalle intercettazioni che evidenziano l’importanza del suo ruolo e la condivisione dei metodi
violenti praticati nei confronti di altri sodali, come testimoniati anche dalle videoriprese che lo
vedono protagonista). Sotto quest’ultimo profilo il ragionamento del Tribunale del riesame
appare esente da censure logico giuridiche , proprio perchè valorizza una analisi altamente
probabilistica, saldamente ancorata allo svolgimento dei fatti in esame.
3. Con riferimento alle esigenze cautelari la scelta della misura, peraltro, è stata rapportata dal
TDL al ruolo assunto dall’indagato nell’organizzazione, dal pericolo della reiterazione criminosa,
in relazione al carattere abituale e sistematico delle aggressioni, anche di gruppo,a1 pericolo di
fuga all’estero, in considerazione dei legami stabili e consolidati nel paese di origine. La misura
della custodia cautelare in carcere è stata poi correttamente ricondotta anche al pericolo di
inquinamento delle prove in considerazione del probabile condizionamento delle vittime dei
reati e all’assenza di prove in ordine all’intervenuta rescissione dei legami coOn
l’organizzazione criminale.
4. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente
condannata al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti ai sensi d ell’art. 94 disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria perché provveda ai sennsi dell’art. 94 disp. att. c.p.p.
Roma, li O ottobre 2013

riesame non è assolutamente abnorme; al contrario lo stesso fa riferimento ad elementi

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