Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32579 del 08/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32579 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUCCHINO ANGELO N. IL 28/11/1973
avverso la sentenza n. 1545/2009 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 22/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 08/05/2013

e
Motivi della decisione

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato
Bucchino Angelo – giudicato responsabile del delitto di cui
agli articoli 624,625 numeri 2 e 7 c.p. ha proposto, a mezzo
del suo difensore, ricorso per cassazione, chiedendone
l’annullamento per violazione di legge e difetto di

impugnata non avrebbe esposto sufficientemente gli elementi
di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata.
Alla dichiarazione del motivo, peraltro, non segue alcuna
specificazione che ponga il giudice della impugnazione nella
condizione di conoscere la doglianza nel suo indirizzo, nel
suo oggetto, nella sua tessitura argomentativa.
L’impugnazione è così priva sia della individuazione dei
capi o punti della decisione ai quali vorrebbe riferirsi,
sia della indicazione specifica delle ragioni di diritto
che sorreggono il richiesto annullamento. Il ricorso non
propone alcuna questione alla quale il giudice di
legittimità sia messo in condizione di rispondere.
In forza dell’art. 581 co. 1^ lett c) e 591 cpp e 606 co.
3^ cod. proc.pen. un tale ricorso deve essere detto
inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa delle
ammende, della somma di euro 1.000

di causa di inammissibilità

pecuniaria, trattandosi

riconducibile alla volontà,
ricorrente stesso

a titolo di sanzione

(cfr. Corte

e quindi a colpa,
Costituzionale

186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q M

del

sent. n.

motivazione in punto di responsabilità in quanto la sentenza

e

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a
favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

tít

maggio 2013.

Così deciso in Roma, il

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