Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32578 del 04/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32578 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HAMIDOVIC REFYA MUNEVERA N. IL 15/01/1983
avverso la sentenza n. 2316/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
20/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 04/06/2014

Osserva
Ricorre per cassazione, personalmente, Hamidovic Refya Munevera avverso la
sentenza emessa in data 20.3.2013 dalla Corte di Appello di Genova che confermava
quella in data 15.2.2012 del Tribunale di Chiavari con cui la predetta era stata
condannata alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed C 1.000,00 di multa,
per il reato di furto aggravato (fatto dell’11.4.2009).
Deduce la violazione della legge penale in relazione aalla mancata applicazione
dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p.

consentita nella presente sede oltre che aspecifica.
La sentenza impugnata ha, con corretta e congrua motivazione, escluso ricorrenza
dell’impetrata attenuante del danno di speciale tenuità atteso il valore della refurtiva
ammontante ad C 800,00: si tratta di apprezzamento di fatto insindacabile, come
tale, in questa sede di legittimità.
Consegue l’inammissibilità dei ricorsi e, con essa, la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro
1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA LA RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLECINQUECENTO EURO ALLA CASSA DELLE
AMMENDE.

Così deciso in Roma, il 4.6.2014

Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondate e non

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