Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32577 del 04/06/2014
Penale Sent. Sez. 7 Num. 32577 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
–ennuurzur- S.-geli/MA/219sul ricorso proposto da:
DAMJANOVIC ZORAN N. IL 15/05/1973
avverso la sentenza n. 929/2003 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
23/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 04/06/2014
Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Dannjanovic Zoran avverso la sentenza
emessa in data 23.10.2012 dalla Corte di Appello di Bologna che in parziale riforma di
quella in data 30.10.2002 del Giudice monocratico del Tribunale di Parma-Sezione
distaccata di Fidenza, tra l’altro, riqualificava il fatto di cui al capo A) come delitto di
furto aggravato ai sensi dell’art. 625 nn. 2 e 7 c.p. (fatto del 14.4.1998) e, con
attenuanti generiche equivalenti alle dette aggravanti, riduceva la pena ad anni due di
Deduce la violazione di legge in relazione al mancato rilevo del decorso del termine
prescrizionale di sette anni e sei mesi previsto per il reato contestato.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
In effetti si deve convenire sul decorso del termine prescrizionale di sette anni e mesi
sei alla data 14.10.2005: infatti trova applicazione, ai sensi dell’art. 10 L. 251/2005,
la formulazione previgente degli artt. 157 e 161 c..p. più favorevole al reo di quella
attualmente in vigore.
Peraltro, il temine prescrizionale predetto è decorso anteriormente alla pronuncia
della sentenza di appello ed è stato correttamente rappresentato tileratainTrA con il
ricorso in esame.
Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato
ascritto estinto per l’intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 4.6.2014
reclusione ed C 800 di multa.