Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32574 del 04/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32574 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHIAGA ADRIAN N. IL 28/04/1969
avverso la sentenza n. 5031/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
21/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 04/06/2014

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Chiaga Adrian avverso la sentenza emessa ai
sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 21.3.2013 dal Giudice monocratico del Tribunale di Roma
che applicava al predetto la pena concordata di mesi 6 di reclusione ed C 300,00 di multa
per il delitto di tentato furto pluriaggravato.
Deduce il vizio motivazionale poiché, avendo il giudice a quo adoperato un modulo
prestampato per la redazione della sentenza, non si era soffermato esaurientemente sui
motivi di fatto e diritto.

Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis, Cass. pen. Sez. Un., n.
10372 del 27.9.1995, Rv. 202270, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e
deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, come nel caso
di specie benché con l’uso di un modulo predisposto ad hoc, di aver proceduto alla
delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta
qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di
bilanciamento, la congruità della pena) e di quelli negativi (che non debba essere
pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLECINQUECENTO EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma, il 4.6.2014

Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata.

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