Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32572 del 04/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32572 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SALERNO PAOLO N. IL 26/04/1942
avverso la sentenza n. 4621/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 05/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 04/06/2014

Osserva

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Salerno Paolo avverso la sentenza
emessa in data 5.3.2013 dalla Corte di Appello di Palermo che confermava quella in
data 29.9.2011 del Tribunale di Trapani con cui il predetto era stato condannato, con
attenuanti generiche, alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed C 150,00
di multa per il delitto di cui all’art. 95 dPR 115/2002.
Deduce il vizio motivazionale in ordine alla integrazione dell’elemento soggettivo del
reato.

aspecifica.
Invero la censura persiste nella pedissequa riproposizione della doglianze
rappresentata dinanzi al giudice di appello che, analogamente a quanto rilevato sul
medesimo punto dal giudice di primo grado, l’ha disattesa con congrua e corretta
motivazione. Infatti, “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che
ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett.
c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così

deciso in Roma, il 4.6.2014

Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata ed

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