Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32570 del 04/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32570 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 04/06/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANZI PARIDE N. IL 14/05/1977
avverso la sentenza n. 6715/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
31/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

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4

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Manzi Paride avverso la sentenza
emessa in data 31.1.2013 dalla Corte di Appello di Napoli che confermava quella in
data 3.3.2011 del Giudice monocratico del Tribunale di Avellino con cui il predetto era
stato condannato, con attenuanti generiche, alla pena di un mese di arresto ed C 280
di ammenda, con la sospensione condizionale della pena e la non menzione della
condanna, per il reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. b) C.d.S. (fatto del 24.9.2007).
Deduce: 1. la violazione di legge in ordine ai criteri di valutazioni della prova; 2. la

sebbene richiesta, non ne era stato mostrato il relativo libretto; 3. La mancanza di
motivazione; 4. La carenza motivazionale circa la pena inflitta ritenuta incongrua,
eccessiva e sproporzionata.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse aspecifiche, manifestamente
infondate e non consentite nella presente sede.
Quasi tutte le censure sono palesemente aspecifiche, consistendo nella pedissequa
riproposizione delle doglianze rappresentate dinanzi al giudice di appello che le ha
disattese con congrua e corretta motivazione. Infatti, “è inammissibile il ricorso per
cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e
ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non
specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non
solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art.
591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv.
216473 e successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
La censura relativa alla mancanza di omologazione dello strumento adoperato per
l’alcoltest, oltre ad essere sfornita di adeguata dimostrazione, non risulta addotta in
grado di appello e pertanto, concretando in una violazione di legge è improponibile in
questa sede ai sensi dell’art. 606 ultimo comma c.p.p..
Analogamente, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del
merito, con la enunciazione, anche sintetica, dell’eseguita valutazione di uno (o più)
dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., assolve adeguatamente all’obbligo della
motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula
un’analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (da ultimo,
Cass. pen. Sez. II, del 19.3.2008 n. 12749 Rv. 239754).
Il termine prescrizionale di cinque anni previsto per la contravvenzione in oggetto non
era ancora decorso al momento della pronuncia della sentenza di appello a causa dei
periodi di sospensione per rinvii del dibattimento.

nullità per violazione del diritto di difesa poiché l’alcolimetro privo omologazione che,

Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma, il 4.6.2014

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