Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3257 del 10/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3257 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
– Cespedes Orellana Jairie Ricardo nato a Santa Cruz (Bolivia) il 16 maggio 1991
avverso l’ordinanza in data 26 aprile 2013 del Tribunale della Libertà di Milano
Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
sentite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Giuseppina Maria Fodaroni , che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Cespedes Orellana Jame Ricardo ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data
26 aprile 2013 del Tribunale della Libertà di Milano, con la quale, è stato rigettato il ricorso
avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Milano in data 26 febbraio 2013, con cui è stata
applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di cui
agli artt. 588, c. 1 e 2 c.p. e art. 73,80 comma 1 lett. g) d.P.R. n. 309/90, limitatamente al
secondo reato.
A sostegno dell’impugnazione Cespedes Orellana Jame Ricardo ha dedotto:
a) Violazione dell’art. 606 lett. E) per manifesta illogicità e contraddittorietà della
motivazione
Il ricorrente censura la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ritenuti sussistenti dal TDL.
Contesta la rilevanza del contenuto della telefonata intercettata con il “Gallito”, asseritamente
organizzatore di una sistematica attività di spaccio,durante la quale la sua fidanzata parla del
possesso di 50 gr. di marijuana. Tale elemento sarebbe insufficiente a definire il suo ruolo
nell’attività di spccio così come configurato nel capo d’imputazione. Non vi sarebbero
elementi utili da cui potrebbero trarsi indizi gravi, precisi e concordanti per desumere il

Data Udienza: 10/10/2013

carattere di stabilità della sua attività di spaccio; in ogni caso non sarebbero sufficientemente
motivate le ragioni che hanno portato all’adozione della misura cautelare nei suoi confronti.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2.

Per quanto riguarda la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non vengono

sostanzialmente sollevate censure se non relative ad elementi di fatto, tese a sminuire il ruolo
avuto dal Cespedes Orellana Jame Ricardo nella vicenda; la versione alternativa fornita dalla
ricorrente non può trovare ingresso in questa sede in quanto il ragionamento dei giudici del

oggettivi, riconosciuti dallo stesso gip con riferimento alla gravità degli indizi di colpevolezza,
(gli esiti delle intercettazioni telefoniche e il contenuto specifico della telefonata de 29 ottobre
2011 , e il coinvolgimento e i collegamenti con esponenti di spicco delle bade sudamericane
dedite , oltre che ad azioni violente anche allo spaccio della sostanza stupefacente. Sotto
quest’ultimo profilo il ragionamento del Tribunale del riesame appare esente da censure logico
giuridiche , proprio perchè valorizza una analisi altamente probabilistica, saldamente ancorata
allo svolgimento dei fatti in esame ed ai collegamenti con l’ambiente criminale che lo ha
determinato a commettere i reati contestati.
3. Con riferimento alle esigenze cautelari la scelta della misura, peraltro, è stata rapportata dal
TDL al ruolo assunto dall’indagato nell’attività di spaccio, dal pericolo della reiterazione
criminosa, in relazione al carattere abituale e sistematico della stessa. La misura della custodia
cautelare in carcere è stata poi correttamente ricondotta anche al pericolo di inquinamento
delle prove in considerazione del probabile condizionamento delle vittime dei reati.
4. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente
condannata al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condannali ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria perché provveda ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p.
Roma,

O ottobre 2013

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riesame non è assolutamente abnorme; al contrario lo stesso fa riferimento ad elementi

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