Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32567 del 04/06/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 32567 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

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sul ricorso proposto da:
TALBI ADEL N. IL 15/06/1986
avverso la sentenza n. 2560/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
27/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 04/06/2014

76 Talbi Ad&

Motivi della decisione

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione,
basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici: le attenuanti
generiche non sono state concesse non essendovi elementi positivi da valutare e la sospensione della
pena non è stata disposta per via del pericolo di recidiva in considerazione di assenza di una lecita
attività.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella presente
sede di legittimità.
Peraltro assume rilievo nella fattispecie che la disciplina legale della materia è mutata in senso
favorevole all’imputato e che, conseguentemente, il trattamento sanzionatorio è illegale, dovendosi fare
applicazione dell’art. 2 cod. pen.
Infatti, rileva il novum normativo introdotto con l’art. 2 del Di. 23 dicembre 2013 n. 146,
convertito con la Legge 21 febbraio 2014 n. 10. L’innovazione ha riguardato il già evocato quinto comma
dell’articolo 73. Sono stati integralmente confermati gli elementi caratterizzanti che contribuiscono alla
individuazione dei fatti di minor gravità, ma la fattispecie è stata trasformata da circostanza attenuante a
reato autonomo. Induce con certezza in tale direzione l’apertura del testo normativo che con la formula
“salvo che il fatto non costituisca più grave reato” esplicita che si è in presenza di nuova, autonoma
incriminazione. Oltre a ciò, la novella ha diminuito l’entità della pena massima. Si tratta di innovazione
mossa dall’evidente proposito di sottoporre a trattamento sanzionatorio meno severo illeciti di più lieve
entità, da un lato revisionando la pena edittale e dall’altro configurando un distinto reato, così
escludendo che il giudizio di bilanciamento tra l’attenuante stessa e circostanze aggravanti, compresa la
recidiva, possa frustrare le istanze di minore rigore nei confronti di illeciti di modesta gravità. La norma
nuova è dunque per diversi versi più favorevole rispetto a quella previgente e deve trovare applicazione
alla fattispecie in esame ai sensi dell’art. 2 cod. pen.
La materia è stata successivamente innovata, sempre in senso favorevole all’imputato dal D.L. 20
marz0 2014 n. 36, convertito con la Legge 16 maggio 2014 n. 79, che ha sostituito il richiamato quinto
comma dell’art. 73, ha previsto la sanzione della detenzione da sei mesi a quattro anni e della multa da
1.032 euro a 10.329 euro e la loro eventuale sostituzione con la sanzione de/lavoro di pubblica utilità.
Conclusivamente la sentenza reca una pena illegale e deve essere conseguentemente annullata
con rinvio sul punto. Per il resto il ricorso va rigettato.
Pqm
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia sul punto alla
Corte d’appello di Firenze.
Rigetta nel resto.
Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione di
responsabilità per il reato ascritto.
Roma

A giugno 2014

Il ricorso proposto dal/’imputate in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73, quinto comma, del d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione
alla detenzione illecita di eroina è manifestamente infondato.

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