Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32566 del 08/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32566 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERTACCHI ANTONIO N. IL 19/12/1951
avverso la sentenza n. 655/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
06/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 08/05/2013

a

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Bertacchi Antonino in ordine al delitto di cui
all’art.116 co.13 D.lgs. 285/92 per avere guidato alla guida di
un’autovettura sprovvisto della patente di guida, ha proposto
appello, trasmesso tempestivamente a questa Corte di cassazione

ordine alla mancata applicazione della continuazione tra il reato
di guida senza patente e il reato di cui all’art.73 d.PR.309/90 di
cui alla sentenza emessa nell’ambito del proc. N.55497/08 (giudice
dott. Iannolo), riformata in data 22.06.2009 dalla Corte di
appello di Roma.
Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo 606,

comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente infondati
in quanto la questione di cui sopra non era mai stata proposta in
precedenza come si evince dalla lettura dei verbali di udienza.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa
di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa,
del ricorrente stesso

(cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186

del 7 – 13 giugno 2000 ).

P

Q

M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore
della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.

Così deciso in Roma 1’8 maggio 2013

DEPOSITATA i

IN CANCELLERIA

l’imputato chiedendone l’annullamento per violazione di legge in

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