Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32566 del 04/06/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 32566 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

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sul ricorso proposto da:
BIONDO ALESSANDRO N. IL 29/01/1970
avverso la sentenza n. 383/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
18/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

2-/-

Data Udienza: 04/06/2014

Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Biondo Alessandro avverso la
sentenza emessa in data 18.6.2012 dalla Corte di Appello di Firenze che
confermava quella in data 20.310.2008 del Tribunale di Firenze con cui il predetto
era stato condannato, con la diminuente del rito abbreviato, alla pena di mesi
otto e giorni venti di reclusione ed C 2.400 di multa per il reato di cui all’art. 73
comma 5 0 dPR 309/1990 (cessione di 3,5 gr. di eroina: fatto del 16.10.2008).
Deduce il vizio motivazionale in ordine alla ricostruzione dei fatti come operata

gruppo.

Considerato in diritto
Il ricorso sarebbe inammissibile essendo le censure mosse aspecifiche e non
consentite nella presente sede.
Infatti, premesso che il ricorrente ha riproposto in questa sede pedissequamente
la medesima doglianza rappresentata dinanzi alla Corte territoriale e da quel
giudice disattesa con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed
assolutamente plausibile, è chiaro come oggi pretenda, altresì, di introdurre
quello che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, esula dai
suoi poteri e cioè la “rilettura” degli elementi di fatto, posti a sostegno della
decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito
(Sez. Un. N.6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944). Invero, il motivo di
ricorso mira ad una improponibile rivalutazione della prova e si risolve in
deduzioni in punto di fatto, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente
giudizio di legittimità, sottraendosi la motivazione della impugnata sentenza ad
ogni sindacato per le connotazioni di coerenza, di completezza e di razionalità dei
suoi contenuti.
Senonchè, va rilevato, ai sensi dell’art. 609, 2° comma c.p.p., trattandosi di
motivo -inerente la misura della pena- che non poteva essere dedotto all’epoca
attese le ragioni intervenute a sostegno solo successivamente alla presentazione
del ricorso, che recentemente è entrata in vigore la Legge n. 79 del 16.5.2014 di
conversione del D.L. n. 36 del 2014 con la quale, tra l’altro, è stata ribadita
(essendo già stata affermata dal D.L. n. 146 del 23.12.2013, conv. in L. n. 10 di
21.2.2014), la natura di reato autonomo dell’ipotesi di cui al 5° comma del dPR
309/1990 per tutte le tipologie di stupefacenti e rimodulata la pena da sei mesi a
quattro anni di reclusione e da C 1.032 a C 10.239 di multa. Tale novella
sanzionatoria, palesemente più favorevole al reo, è attualmente applicabile, ai
sensi dell’art. 2 comma 4° c.p., al caso in esame, sicchè la pena inflitta cui il
giudice di merito è pervenuto a seguito della riduzione della pena base

2

dalla Corte territoriale i che contesta, assumendo che si trattò di un consumo di

conseguente all’abbattimento di quella risultante per effetto del rito, risulta, oggi,
immotivatamente eccessiva ed illegittima.
Consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento
sanzionatorio con rinvio sul punto alla Corte di Appello di Firenze, precisandosi
che il capo concernente la penale responsabilità è divenuto irrevocabile.
P.Q.M.
ANNULLA LA SENTENZA IMPUGNATA LIMITATAMENTE AL TRATTAMENTO SANZIONATORIO E RINVIA
SUL PUNTO ALLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE.

ORDINE ALL’AFFERMAZIONE DI RESPONSABILITÀ.
COSÌ

deciso in Roma, il 4.6.2014

RIGETTA NEL RESTO. VISTO L’ART. 624 C.P.P. DICHIARA L’IRREVOCABILITÀ DELLA SENTENZA IN

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