Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32565 del 08/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32565 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PISTORIO ANTONINO N. IL 15/04/1974
avverso la sentenza n. 2527/2004 CORTE APPELLO di CATANIA, del
08/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 08/05/2013

18825/2012
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto prospetta motivi manifestamente infondati o non
consentiti. Il primo motivo è manifestamente infondato. Trova infatti applicazione
nella specie il regime della prescrizione precedente alla novella intervenuta con legge
n.251/2005, in base al quale il temine di prescrizione per il furto aggravato dalla
presenza di due circostanze di cui all’art. 625, era 15 anni. Ciò in quanto la
disposizione di cui all’art.10, co.3, della predetta legge ha stabilito che quando, alla
data dell’entrata in vigore della nuova normativa, era stata già emessa la sentenza di
primo grado, continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni anche se meno
favorevoli.
Con riguardo alla commisurazione della pena, le generiche censure del ricorrente in
ordine a pretese carenze motivazionali della sentenza impugnata risultano
manifestamente infondate. Corretti, e insindacabili in sede di legittimità, sono i rilievi
fattuali del giudice di merito e non può dimenticarsi che l’adempimento dell’obbligo
della motivazione con riguardo al giudizio di appello, deve essere correlato con il
principio dell’integrazione delle motivazioni delle sentenze di primo e di secondo
grado.
Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguito l’onere delle spese del procedimento
nonché la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore delle cassa
delle ammende che, in considerazione dei motivi dedotti, si stima equo fissare, anche
dopo la sentenza n.186 del 2000 della Corte Cost., in euro 1000,00.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento nonché al versamento della somma di euro 1000,00 in favore della
cassa delle ammende.
– Così deciso in Roma l’ 8.5.2013

Pistorio Antonino ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con cui la corte di
appello di Catania ha rigettato l’appello dal medesimo proposto confermando
integralmente la sentenza di primo grado. Sostiene che il furto contestato al capo B)
era prescritto già alla data della sentenza di appello e che la Corte non ha motivato
sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche.

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