Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32565 del 04/06/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 32565 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

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sul ricorso proposto da:

Airige 4/2-4–

DHIEB MANSOUR N. IL 13/05/1986
avverso la sentenza n. 6369/2012 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA, del
14/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 04/06/2014

Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione, personalmente, Dhieb Mansour avverso la sentenza emessa ai
sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 14.12.2012 dal G.i.p. del Tribunale di Bologna, che
applicava al predetto la pena concordata e condizionalmente sospesa di anni uno e mesi
quattro di reclusione ed C 4.000,00 di multa per il delitto di cui all’art. 73 comma 50
dPR 309/1990 (detenzione e cessione di hashish; fatto del 26.5.2012).
Deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine alla ritenuta congruità

Considerato in diritto
Il ricorso sarebbe stato in origine inammissibile per la manifesta infondatezza ed
aspecificità del motivo addotto. Infatti, a parte la palese genericità della doglianza, si
rammenta che non può l’imputato che abbia consentito all’applicazione della pena,
rimettere in discussione gli altri profili oggettivi o soggettivi della responsabilità e non
può, in particolare, proporre in sede di legittimità eccezioni o censure attinenti al merito
nè recriminare sulla qualificazione giuridica del fatto e la ricorrenza delle circostanze o
la congruità della pena o mancata concessione di benefici non pattuiti a meno che si
tratti di statuizioni palesemente illegittime: evenienza questa che, nel caso di specie, è
senz’altro da escludere.
Senonchè, va rilevato, ai sensi dell’art. 609, 2° comma c.p.p., trattandosi di motivo inerente la misura della pena- che non poteva essere dedotto all’epoca attese le ragioni
intervenute a sostegno solo successivamente alla presentazione del ricorso, che
recentemente è entrata in vigore la Legge n. 79 del 16.5.2014 di conversione del D.L.
n. 36 del 2014 con la quale, tra l’altro, è stata ribadita (essendo già stata affermata dal
D.L. n. 146 del 23.12.2013, conv. in L. n. 10 di 21.2.2014), la natura di reato
autonomo dell’ipotesi di cui al 5° comma del dPR 309/1990 per tutte le tipologie di
stupefacenti e rimodulata la pena da sei mesi a quattro anni di reclusione e da C 1.032
a C 10.239 di multa. Tale novella sanzionatoria, palesemente più favorevole al reo, è
attualmente applicabile, ai sensi dell’art. 2 comma 4° c.p., al caso in esame, sicchè la
pena concordata, il cui calcolo è partito da quella base di due anni di reclusione ed
4.500,00 di multa, risulta, oggi, immotivatamente eccessiva ed illegittima.
Venendo meno, per effetto del vizio rilevato, l’intero patto, conseguirà l’annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di
Bologna per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
ANNULLA LA SENTENZA IMPUGNATA SENZA RINVIO E DISPONE TRASMETTERSI GLI ATTI AL TRIBUNALE DI
BOLOGNA.

Così deciso in Roma, il 4.6.2014

della pena.

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