Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32564 del 08/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32564 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUGLISI SEBASTIANO N. IL 01/07/1972
avverso la sentenza n. 190/2008 CORTE APPELLO di CATANIA, del
25/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 08/05/2013
18822/2012
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile in quanto difetta di specificità . Infatti, secondo il combinato
disposto degli artt. 591, co. 1 lettc) e 581, co.1, lett.c), l’impugnazione deve
contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e
degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta. La sanzione trova applicazione
anche quando il ricorrente nel formulare le proprie doglianze nei confronti della
decisione impugnata trascura di prendere nella dovuta considerazione le valutazioni
operate dal giudice di merito e sottopone alla Corte censure che prescindono da
quanto tale giudice ha già argomentato. Nella specie la Corte di Catania ha fatto
riferimento alla precisa deposizione del teste, ufficiale di polizia giudiziaria, che, in
servizio antiborseggio, ha osservato direttamente lo svolgimento dei fatti. Nessuna
specifica censura formula al riguardo il ricorrente che si limita a dedurre in astratta un
preteso difetto di motivazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguito l’onere delle spese del procedimento
nonché la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore delle cassa
delle ammende che, in considerazione dei motivi dedotti, si stima equo fissare, anche
dopo la sentenza n.186 del 2000 della Corte Cost., in euro 1000,00.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento nonché al versamento della somma di euro 1000,00 in favore della
cassa delle ammende.
– Così deciso in Roma l’ 8.5.2013
Puglisi Sebastiano ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con cui la corte di
appello di Catania ha rigettato l’appello dal medesimo proposto confermando
integralmente la sentenza di primo grado. Sostiene che non sono stati esaminati tutti
gli elementi evidenziati con l’appello e non è stata fornita nessuna spiegazione logica
del convincimento raggiunto.