Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32564 del 04/06/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 32564 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

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sul ricorso proposto da:
YARTAOUI HASSAN ALIAS N. IL 01/01/1975
avverso la sentenza n. 633/2012 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
19/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 04/06/2014

Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Yartaoui Hassan avverso la
sentenza emessa in data 19.10.2012 dalla Corte di Appello di Perugia che
confermava quella in data 26.3.2012 del Tribunale di Perugia in composizione
monocratica, con cui, all’esito del giudizio abbreviato, tra l’altro, il predetto era
stato condannato, con la diminuente del rito, alla pena di anni quattro di
reclusione ed C 18.000 di multa per il reato di cui all’art. 73 comma 5 0 dPR
309/1990 (illecita detenzione di eroina e cocaina: fatto del 9.1.2012).

responsabilità penale dell’imputato e alla configurabilità del reato contestato non
essendo stata data risposta alle doglianze rappresentate con l’atto di appello;
nonché la violazione di legge in ordine alla commisurazione della pena inflitta e
alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Considerato in diritto
Il ricorso sarebbe inammissibile essendo le censure mosse manifestamente
infondate e non consentite nella presente sede oltre che aspecifiche.
A parte la palese specificità di motivi che hanno riproposto in questa sede le
medesime doglianze apprestate dinanzi al Giudice di appello che le ha respinte
con motivazione ampia e congrua nonché assolutamente plausibile, è chiaro
come il ricorrente abbia preteso, peraltro in termini estremamente generici, di
introdurre quello che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte,
esula dai suoi poteri e cioè la “rilettura” degli elementi di fatto, posti a sostegno
della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di
merito (Sez. Un. N.6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944). Invero, il
motivo di ricorso mira ad una improponibile rivalutazione della prova e si risolve
in deduzioni in punto di fatto, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel
presente giudizio di legittimità, sottraendosi la motivazione della impugnata
sentenza ad ogni sindacato per le connotazioni di coerenza, di completezza e di
razionalità dei suoi contenuti (pagg. 7-8 sent.).
La concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato
alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, tanto che “ai
fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il
giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133
cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il
riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla
personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di
esso può essere sufficiente in tal senso” (Cass. pen. Sez. II, n. 3609 del
18.1.2011, Rv. 249163). Al riguardo è stato evidenziato il pregresso vissuto
dell’imputato, caratterizzato da numerosi “alias”.

2

Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta

a

Senonchè, va rilevato, ai sensi dell’art. 609, 2° comma c.p.p., trattandosi di
motivo -inerente la misura della pena- che non poteva essere dedotto all’epoca
attese le ragioni intervenute a sostegno solo successivamente alla presentazione
del ricorso, che recentemente è entrata in vigore la Legge n. 79 del 16.5.2014 di
conversione del D.L. n. 36 del 2014 con la quale, tra l’altro, è stata ribadita
(essendo già stata affermata dal D.L. n. 146 del 23.12.2013, conv. in L. n. 10 di
21.2.2014), la natura di reato autonomo dell’ipotesi di cui al 5° comma del dPR
309/1990 per tutte le tipologie di stupefacenti e rimodulata la pena da sei mesi a

sanzionatoria, palesemente più favorevole al reo, è attualmente applicabile, ai
sensi dell’art. 2 comma 4° c.p., al caso in esame, sicchè la pena inflitta cui il
giudice di merito è pervenuto risulta, oggi, immotivatamente eccessiva ed
illegittima.
Consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento
sanzionatorio con rinvio sul punto alla Corte di Appello di Firenze, precisandosi
che il capo concernente la penale responsabilità e il diniego delle attenuanti
generiche è divenuto irrevocabile.
P.Q.M.
ANNULLA LA SENTENZA IMPUGNATA LIMITATAMENTE AL TRATTAMENTO SANZIONATORIO E RINVIA
SUL PUNTO ALLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE.
RIGETTA NEL RESTO. VISTO L’ART. 624 C.P.P. DICHIARA L’IRREVOCABILITÀ DELLA SENTENZA IN
ORDINE ALL’AFFERMAZIONE DI RESPONSABILITÀ.
Così deciso in Roma, il 4.6.2014

quattro anni di reclusione e da C 1.032 a C 10.239 di multa. Tale novella

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