Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32561 del 04/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32561 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SADI OMAR N. IL 29/03/1985
avverso la sentenza n. 3025/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
20/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 04/06/2014

Osserva
Con sentenza in data 8.2.2011 il G.u.p. del Tribunale di Voghera, all’esito del giudizio
abbreviato, tra l’altro, riteneva SADI Omar responsabile di plurimi episodi di cessione
sostanza stupefacente di modesta quantità (pari per lo più a circa 1 gr o
all’equivalente di 10 C a cessione di Hashish dal gennaio 2008 al dicembre gennaio
2009 a diversi acquirenti (capo A), cessione di modesti quantitativi di identica
sostanza a minori (capo B) e ciò dal luglio 08 a dicembre 08, cessione di modesti
quantitativi per il controvalore di circa 30 C di sostanza contenente cocaina

responsabile, in concorso con ROBERTI Michael, del reato sub D) di detenzione per
uso non esclusivamente personale di gr 39 circa di hashish suddivisi in 11 confezioni,
fatto accertato il 28.1.2009.
Ritenuta non ravvisabile l’ipotesi di cui al comma 5 0 dell’art. 73 dPR 309/90 vista la
diffusività dell’attività di cessione posta in essere da SADI (almeno 280 episodi di
cessione circa) ma concesse le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza
rispetto all’aggravante sub B) dell’art. 80 c. 1 lett. A) dPR 309/90, la pena era
quantificata, con la continuazione, in anni 3 mesi 6 di reclusione ed C 26.000 di
multa.
Tale sentenza veniva confermata, nei confronti del SADI, dalla Corte di Appello di
Milano con sentenza del 20.10.2011.
Avverso tale ultima sentenza ricorre per cassazione, personalmente, Sadi Omar,
deducendo il vizio motivazionale, assumendo che la Corte territoriale non aveva
motivato in ordine a ulteriori censure difensive mosse in relazione al reato di cui al
capo a) né considerato, in ordine al reato sub capo D), le prove emerse nel giudizio
di primo grado, assolvendo contraddittoriamente solo il coimputato Roberti Michael
da tale imputazione.
Il ricorso è inammissibile non essendo le censure mosse consentite nel presente
giudizio di legittimità.
E’ chiaro come il ricorrente abbia preteso, peraltro in termini estremamente generici,
di introdurre quello che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte,
esula dai suoi poteri e cioè la “rilettura” degli elementi di fatto, posti a sostegno della
decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito (Sez.
Un. N.6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944). Invero, i motivi di ricorso
mirano ad una improponibile rivalutazione della prova e si risolvono in deduzioni in
punto di fatto, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di
legittimità, sottraendosi la motivazione della impugnata sentenza ad ogni sindacato
per le connotazioni di coerenza, di completezza e di razionalità dei suoi contenuti.
Attesa la cessione di stupefacente anche del tipo cocaina, non ha alcuna rilevanza nel
presente procedimento la sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014.
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dall’ottobre 2008 a Novembre 2008 (capo C); riteneva inoltre il medesimo

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE

Così deciso in Roma, il 4.6.2014

PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.

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