Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3256 del 10/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 3256 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Donadio Vincenzo, nato a Caivano il 16 maggio 1971;
avverso il provvedimento del tribunale del riesame di Napoli in data 13 maggio 2013;

sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maria Giuseppina
Fodaroni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Donadio Vincenzo ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del

tribunale del riesame di Napoli in data 13 maggio 2013, con il quale è stata rigettata la
richiesta di riesame avverso il avverso l’ordinanza adottata dal GIP presso il Tribunale di
Napoli, in data 3 gennaio 2013, con la quale è stata applicata la misura della custodia
cautelare in carcere nei confronti del ricorrente.
A sostegno dell’impugnazione il ricorrente ha dedotto:
a) Violazione di legge. Violazione dell’art. 606 lett. B) ed E) ed in relazione agli artt.
192,273,274 c.p.p. Mancanza , contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in
relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza
Il ricorrente lamenta la sottovalutazione dell’oggettiva situazione da cui desumere una
diversa valutazione del suo coinvolgimento nella fattispecie criminosa di cui all’art. 416
c.p.,dedita alla commissione di reati contro il patrimonio, poichè la qualità degli indizi derivanti
dalle dichiarazioni del collaborante Magri e l’oggetto delle captazioni effettuate in carcere non
avrebbe giustificato il ruolo di vertice attribuitogli all’interno della fattispecie associativa; gli
indizi sarebbero insufficienti inoltre anche in relazione al reato di rapina, il cui riferimento al
ricorrente è supportato da elementi equivoci se non contraddittori rispetto ai dati concreti (v.
frattura del polso in realtà inesistente, trattandosi di una microfrattura della falange della

Data Udienza: 10/10/2013

mano dx). In realtà gli elementi a disposizione degli inquirenti , compresa l’annotazione della
PG. 111,e1 4 aprile 2012 relativa alla fasciatura dell’avambraccio dx del Donadio, confermerebbe
la validità delle deduzioni difensive. In sostanza gli indizi a carico del ricorrente non sarebbero
gravi, in quanto suscettib8ili di diverse interpretazioni.
Anche con riferimento alle esigenze cautelari il giudizio del TDL non potrebbe essere condiviso ,
stante il tempo tracorso e l’inesistenza di un pericolo di inquinamento probatorio , in relazione
all’incidente probatorio concernente le dichiarazioni del Magri, effettuato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Per quanto riguarda la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non vengono
sostanzialmente sollevate censure se non relative ad elementi di fatto, tese a sminuire il ruolo
avuto dal Donadio nella vicenda; la versione alternativa fornita dal ricorrente non può trovare
ingresso in questa sede in quanto il ragionamento dei giudici del riesame non è assolutamente
abnorme; al contrario lo stesso fa riferimento ad elementi oggettivi, riconosciuti dallo stesso
gip con riferimento alla gravità degli indizi di colpevolezza, (le dichiarazioni assolutamente
puntuali del Magri e il contenuto delle capitazioni relative ai colloqui con i familiari in carcere..
Gli elementi derivanti dai contenuti delle captazioni, hanno evidenziato gli stretti legami
esistenti tra i sodali„ e la piena consapevolezza dei contributi individuali forniti per la
realizzazione dell’obiettivo comune e comunque per il sostegno dei complici in stato di
detenzione. Sotto questo profilo il ragionamento del Tribunale del riesame appare dunque
esente da censure logico giuridiche , proprio perchè valorizza una analisi altamente
probabilistica, saldamente ancorata allo svolgimento dei fatti in esame. La scelta della misura
è poi spiegata in modo coerente e valutata con un esatto criterio di bilanciamento tra le
esigenze di prevenzione e la qualità del soggetto destinatario della medesima, quale emerge
dai suoi precedenti penali e dalla gravità dei fatti (v. pagg.16 dell’ordinanza del TDL); rilevanza
ulteriore, rispetto alle suddette valutazioni, hanno poi gli accertamenti della P.G. che
forniscono fondamento fattuale e giuridico all’ipotesi accusatoria.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il
ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla
Cassa delle ammende, rinvenendosi profili di colpa.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento di euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p.
Roma, l’ 10 ottobre 2013

1. Il ricorso è assolutamente infondato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA