Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32559 del 04/06/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 32559 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

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sul ricorso proposto da:
DI GUARDO ANTONINO VALENTINO N. IL 14/02/1987
avverso la sentenza n. 4072/2012 TRIBUNALE di CATANIA, del
18/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 04/06/2014

54 Di Guardo Antonino

L’imputato in epigrafe ricorre per cassazione avverso la sentenza recante applicazione della pena
ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del
1990.
L’imputazione attiene alla detenzione illecita di cannabis e cocaina.
Assume preliminare ed assorbente rilievo che la disciplina legale della materia è mutata in senso
favorevole all’imputato e che, conseguentemente, il trattamento sanzionatorio è illegale, dovendosi fare
applicazione dell’art. 2 cod. pen.
Infatti, rileva il novum normativo introdotto con l’art. 2 del D.I. 23 dicembre 2013 n. 146,
convertito con la Legge 21 febbraio 2014 n. 10. L’innovazione ha riguardato il già evocato quinto comma
dell’articolo 73. Sono stati integralmente confermati gli elementi caratterizzanti che contribuiscono alla
individuazione dei fatti di minor gravità, ma la fattispecie è stata trasformata da circostanza attenuante a
reato autonomo. Induce con certezza in tale direzione l’apertura del testo normativo che con la formula
“salvo che il fatto non costituisca più grave reato” esplicita che si è in presenza di nuova, autonoma
incriminazione. Oltre a ciò, la novella ha diminuito l’entità della pena massima. Si tratta di innovazione
mossa dall’evidente proposito di sottoporre a trattamento sanzionatorio meno severo illeciti di più lieve
entità, da un lato revisionando la pena edittale e dall’altro configurando un distinto reato, così
escludendo che il giudizio di bilanciamento tra l’attenuante stessa e circostanze aggravanti, compresa la
recidiva, possa frustrare le istanze di minore rigore nei confronti di illeciti di modesta gravità. La norma
nuova è dunque per diversi versi più favorevole rispetto a quella previgente e deve trovare applicazione
alla fattispecie in esame ai sensi dell’art. 2 cod. pen.
La materia è stata successivamente innovata, sempre in senso favorevole all’imputato dia D. L. 20
marzo 2014 n. 36, convertito con la Legge 16 maggio 2014 n. 79, che ha sostituito il richiamato quinto
comma dell’art. 73 ha previsto la sanzione della detenzione da sei mesi a quattro anni e della multa da
1.032 euro a 10.329 euro e la loro eventuale sostituzione con la sanzione de/lavoro di pubblica utilità.
Conclusivamente la sentenza reca una pena illegale e deve essere conseguentemente annullata
senza rinvio. Gli atti vanno trasmessi al Tribunale per l’ulteriore corso.
Pqm
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania.
Roma 4 giugno 2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

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