Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32558 del 04/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32558 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 04/06/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NOVELLI FERNANDO N. IL 16/02/1949
avverso la sentenza n. 64/2011 GIUDICE DI PACE di OSIMO, del
20/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

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Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Novelli Fernando avverso la
sentenza in data 20.11.2012 del Giudice di pace di Osimo che condannava il
predetto alla pena di C 300,00 di multa per il reato di lesioni colpose in danno di
Pelosi Mirella.
Deduce la violazione di legge in ordine alla rigettakeccezione di nullità per
genericità del capo d’imputazione ed il vizio motivazionale circa al doverosa
predisposizione di accorgimenti antisdrucciolo sulla pedana.

Il ricorso è inammissibile non essendo le censure mosse consentite nella presente
sede.
E’ chiaro come il ricorrente abbia preteso, peraltro in termini estremamente
generici, di introdurre quello che, secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, esula dai suoi poteri e cioè la “rilettura” degli elementi di fatto,
posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva
al giudice di merito (Sez. Un. N.6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944).
Invero, il motivo di ricorso mira ad una improponibile rivalutazione della prova e
si risolve in deduzioni in punto di fatto, insuscettibili, come tali, di aver seguito
nel presente giudizio di legittimità, sottraendosi la motivazione della impugnata
sentenza ad ogni sindacato per le connotazioni di coerenza, di completezza e di
razionalità dei suoi contenuti.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma, che si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma, il 4.6.2014

E’ stata depositata una memoria difensiva nell’interesse del ricorrente.

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