Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32557 del 04/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 32557 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 04/06/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VIRGILIO CIRO N. IL 03/01/1968
avverso la sentenza n. 1048/2012 GIP TRIBUNALE di PAOLA, del
26/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

91+

Osserva
Ricorre per cassazione, tramite i suoi difensori di fiducia Virgilio Ciro avverso la sentenza
emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 26.11.2012 dal G.i.p. del Tribunale di Paola
che applicava al predetto la pena concordata e condizionalmente sospesa di anni quattro
e mesi quattro di reclusione ed C 20.000,00 di multa, oltre alla interdizione dai pp.,uu.
per anni cinque, per 7 delitti di cui all’art. 73 dPR 309/1990 (detenzione e cessione di
cocaina, hashish ed altra sostanza imprecisata) e di tentata estorsione.
Deduce la violazione dell’art. 73, 5 0 comma dPR 309/90 della quale ipotesi non era stata

Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis, Cass. pen. Sez. Un., n.
10372 del 27.9.1995, Rv. 202270, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima
e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, come nel
caso di specie, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la
sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto,
l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della
pena) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento
a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
Non può l’imputato che abbia consentito all’applicazione della pena, rimettere in
discussione gli altri profili oggettivi o soggettivi della responsabilità e non può, in
particolare, proporre in sede di legittimità eccezioni o censure attinenti al merito nè
recriminare sulla qualificazione giuridica del fatto e la ricorrenza delle circostanze o la
congruità della pena o mancata concessione di benefici non pattuiti a meno che si tratti di
statuizioni palesemente illegittime: evenienza questa che, nel caso di specie, è senz’altro
da escludere.
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.500,00 in
favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLECINQUECENTO EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
COSÌ deciso in Roma, il 4.6.2014

adeguatamente valutata l’integrazione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA