Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32556 del 08/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32556 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SARDI ROBERTO N. IL 14/01/1974
avverso la sentenza n. 3281/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
26/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 08/05/2013
18459/2012
Motivi della decisione
Con dichiarazione del 25.3.2013 il ricorrente ha espresso la volontà di rinunciare al
gravame.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’ art. 591, lett. D, cod. proc.
pen. per intervenuta rinuncia e da ciò deriva l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore delle cassa delle ammende che, in
considerazione della intervenuta rinuncia , stimasi equo fissare, anche dopo la
sentenza della Corte Cost. n.186 del 2000, in euro 500,00. Si trattava peraltro di
ricorso è inammissibile per difetto di specificità.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 500,00 (cinquecento/00).
– Così deciso in Roma l’ 8.5.2013
Sardi Roberto ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha confermato
quella di primo grado di condanna per furto aggravato. Le censure riguardano solo il
trattamento sanzionatorio e precisamente il fatto che è stata ritenuta sussistente la
recidiva reiterata specifica, infraquinquennale, non obbligatoria, la cui sussistenza non
è sorretta, secondo il ricorrente, da adeguata motivazione.