Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32555 del 08/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32555 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONCULESCU DANIELA N. IL 13/03/1983
avverso la sentenza n. 14085/2011 TRIBUNALE di MILANO, del
15/02/201A)
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 08/05/2013

Fatto e diritto

Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p.,
perché proposto per motivi manifestamente infondati.
Il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato
adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e
dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’articolo
129 c.p.p.. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura
dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta
delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per
tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di
legittimità (v., tra le altre, Cass. S.U. 27 marzo 1992, Di
Benedetto; Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino; Cass. S.U. 25
novembre 1998, Messina).
Per quanto poi attiene alla lamentata mancanza concessione della
sospensione condizionale della pena, si osserva che la stessa non
faceva parte del patto.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00
(millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P er questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma d euro
1500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio dell’8.05.2013

Bonculescu Daniela, imputata in ordine al reato di cui agli
articoli 81 cpv,110, 624,625 c.p. ricorre per cassazione contro la
sentenza di applicazione concordata della pena in epigrafe
indicata, deducendo mancanza di motivazione con riferimento alla
mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

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