Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32555 del 04/06/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 32555 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

2 i’VrA’AfORDINANZA 5, 2

sul ricorso proposto da:
FUCCI MARIO N. IL 29/06/1969
avverso la sentenza n. 13604/2012 TRIAEZ.DIST. di ANDRIA, del
19/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 04/06/2014

Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione, personalmente, Fucci Mario avverso la sentenza emessa ai
sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 19.12.2012 dal Giudice monocratico del Tribunale di
Trani – Sezione distaccata di Andria, che applicava al predetto la pena concordata di
anni uno e mesi quattro di reclusione ed C 3.000,00 di multa per il delitto di cui
all’art. 73 comma 5° dPR 309/1990 (detenzione a fine di spaccio di circa gr. 77 di
marijuana; fatto del 2.12.2012), con pena condizionalmente sospesa subordinata alla

Deduce il vizio motivazionale in ordine alla mancata verifica delle condizione per il
proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Considerato in diritto
Il ricorso sarebbe stato in origine inammissibile per la manifesta infondatezza ed
aspecificità del motivo addotto. Infatti, a parte la palese genericità della doglianza, si
rammenta che “in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo
intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che
recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una
succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione
della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129
c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica
della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.” (Cass.
pen., Sez. IV, 13.7. 2006, n. 34494, Rv. 234824): e a tanto il giudice a quo ha
pienamente ottemperato.
Senonchè, va rilevato, ai sensi dell’art. 609, 2° comma c.p.p., trattandosi di motivo inerente la misura della pena- che non poteva essere dedotto all’epoca attese le
ragioni intervenute a sostegno solo successivamente alla presentazione del ricorso,
che recentemente è entrata in vigore la Legge n. 79 del 16.5.2014 di conversione del
D.L. n. 36 del 2014 con la quale, tra l’altro, è stata ribadita (essendo già stata
affermata dal D.L. n. 146 del 23.12.2013, conv. in L. n. 10 di 21.2.2014), la natura di
reato autonomo dell’ipotesi di cui al 5° comma del dPR 309/1990 per tutte le tipologie
di stupefacenti e rimodulata la pena da sei mesi a quattro anni di reclusione e da C
1.032 a C 10.239 di multa. Tale novella sanzionatoria, palesemente più favorevole al
reo, è attualmente applicabile, ai sensi dell’art. 2 comma 4 0 c.p., al caso in esame,
sicchè la pena concordata, il cui calcolo è partito da quella base di due anni di
reclusione ed C 4.500,00 di multa, risulta, oggi, immotivatamente eccessiva ed
illegittima.
Venendo meno, per effetto del vizio rilevato, l’intero patto, conseguirà l’annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Trani
per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

2

pubblicazione della sentenza.

ANNULLA SENZA RINVIO LA SENTENZA IMPUGNATA E DISPONE TRASMETTERSI GLI ATTI AL TRIBUNALE
DI TRANI.

deciso in Roma, il 4.6.2014

COSÌ

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