Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32554 del 04/06/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 32554 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

OIIDHtTLA

sul ricorso proposto da:
SORU FABIO N. IL 02/01/1979
avverso la sentenza n. 2796/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
06/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 04/06/2014

Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione, personalmente Soru Fabio avverso la sentenza emessa in
data 6.3.2012 dalla Corte di Appello di Bari che confermava quella in data
21.9.2011 del G.i.p. del Tribunale di Lucera con cui, all’esito del giudizio
abbreviato, il predetto era stato condannato, con attenuanti generiche equivalenti
alla recidiva contestata, alla pena di anni due di reclusione ed C 6.000 di multa
per il reato di cui all’art. 73 comma 5 0 dPR 309/1990 (illecita detenzione di
hashish e marijuana: fatto del 21.6.2011).

la tossicodipendenza dell’imputato e la mancanza di prova della destinazione
dello stupefacente ad uso non esclusivamente personale.
E’ stata depositata dal difensore di ufficio una memoria nell’interesse del
ricorrente con la quale si richiama la sentenza n. 32 del 2014 della Corte
Costituzionale.
Considerato in diritto
Il ricorso sarebbe inammissibile essendo le censure mosse aspecifiche e non
consentite nella presente sede.
E’ chiaro che, a parte l’estrema genericità delle censure che non espongono
un’effettiva critica alle argomentazioni della sentenza, come il ricorrente abbia
preteso, peraltro in termini estremamente generici, di introdurre quello che,
secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, esula dai suoi poteri e
cioè la “rilettura” degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui
apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito (Sez. Un.
N.6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944). Invero, il motivo di ricorso
mira ad una improponibile rivalutazione della prova e si risolve in deduzioni in
punto di fatto, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di
legittimità, sottraendosi la motivazione della impugnata sentenza ad ogni
sindacato per le connotazioni di coerenza, di completezza e di razionalità dei suoi
contenuti.
Senonchè, va rilevato, ai sensi dell’art. 609, 2° comma c.p.p., trattandosi di
motivo -inerente la misura della pena- che non poteva essere dedotto all’epoca
attese le ragioni intervenute a sostegno solo successivamente alla presentazione
del ricorso, che recentemente è entrata in vigore la Legge n. 79 del 16.5.2014 di
conversione del D.L. n. 36 del 2014 con la quale, tra l’altro, è stata ribadita
(essendo già stata affermata dal D.L. n. 146 del 23.12.2013, conv. in L. n. 10 dl
21.2.2014), la natura di reato autonomo dell’ipotesi di cui al 5° comma del dPR
309/1990 per tutte le tipologie di stupefacenti e rimodulata la pena da sei mesi a
quattro anni di reclusione e da C 1.032 a C 10.239 di multa. Tale novella
sanzionatoria, palesemente più favorevole al reo, è attualmente applicabile, ai
2

Deduce il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta penale responsabilità, attesa

sensi dell’art. 2 comma 4 0 c.p., al caso in esame, sicchè la pena in concreto
inflitta cui è pervenuto il giudice di merito risulta, oggi, immotivatamente
eccessiva ed illegittima.
Consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento
sanzionatorio con rinvio sul punto alla Corte di Appello di Bari, precisandosi che il
capo concernente la penale responsabilità è divenuto irrevocabile.
P.Q. M .

SUL PUNTO ALLA CORTE DI APPELLO DI BARI.
RIGETTA NEL RESTO. VISTO L’ART.

624

C.P.P. DICHIARA L’IRREVOCABILITÀ DELLA SENTENZA IN

ORDINE ALL’AFFERMAZIONE DI RESPONSABILITÀ.
Così

deciso in Roma, il 4.6.2014

ANNULLA LA SENTENZA IMPUGNATA LIMITATAMENTE AL TRATTAMENTO SANZIONATORIO E RINVIA

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