Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32553 del 04/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32553 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KASA GENTIAN N. IL 16/09/1976
avverso la sentenza n. 601/2006 CORTE APPELLO di ANCONA, del
04/04/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 04/06/2014

Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Kasa Gentian avverso la sentenza
emessa in data 4.4.2011 dalla Corte di Appello di Ancona che, in parziale riforma di
quella resa in data 21.4.2005 dal Tribunale di Ancona che aveva riconosciuto il
predetto colpevole del delitto di cui all’art. 73, comma 1 bis dPR 309/1990
(importazione di 10 kg di eroina), riduceva la pena inflitta (con le già concesse
attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante dell’ingente quantità) ad anni nove di
reclusione ed C 44.000,00 di multa, disponendo le sanzioni accessorie della revoca

Deduce la violazione di legge in ordine alla valutazione degli indizi a carico
dell’imputato, contestando le argomentazioni in punto di logica svolte dalla sentenza
impugnata e l’interpretazione delle conversazioni intercettate e la ritenuta loro
valenza probatoria.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate e non
consentite nella presente sede.
Invero, il ricorrente pretende di introdurre quello che, secondo il consolidato
orientamento della Suprema Corte, esula dai suoi poteri e cioè la “rilettura” degli
elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in
via esclusiva al giudice di merito (Sez. Un. N.6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV.
207944). Invero, i motivi di ricorso mirano ad una improponibile rivalutazione della
prova e si risolve’ in deduzioni in punto di fatto, insuscettibili, come tali, di aver
seguito nel presente giudizio di legittimità, sottraendosi la motivazione della
impugnata sentenza ad ogni sindacato per le connotazioni di coerenza, di completezza
e di razionalità dei suoi contenuti.
Del resto, la flagranza di reato preclude ogni ulteriore contestazione, laddove la
ricostruzione dei fatti e delle responsabilità dei soggetti coinvolti sono stati
compiutamente effettuati dai giudici di merito.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, il 4.6.201

della patente di guida e dell’espulsine dal territorio italiano a pena espiata.

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