Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32552 del 08/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32552 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SANDRETTI SERENA N. IL 01/07/1974
avverso la sentenza n. 944/2009 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
17/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 08/05/2013
Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Sandretti Serena avverso la
sentenza emessa in data 17.10.2011 dalla Corte di Appello di Trieste che
confermava quella del G.u.p. del Tribunale di Udine in data 26.5.2009 con cui il
predetto, all’esito del giudizio abbreviato, era stato riconosciuto colpevole del
reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. c) C.d.S. e condannato alla pena di C
7.560,00 di ammenda di cui C 4.560,00 in sostituzione di 4 mesi di arresto, oltre
alla sospensione della patente di guida per anni 2 e confisca del veicolo in
Deduce la violazione di legge in ordine alla utilizzabilità dei risultati dell’alcoltest,
attesa l’eccepita nullità derivante dal mancato avviso all’imputata della facoltà di
farsi assistere da un difensore.
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata.
Invero, nel verbale di accertamento è inserito l’avviso all’indagata di farsi
assistere ad un difensore, né è rilevante la circostanza che il verbale rechi un
orario successivo a quello di espletamento dell’alcoltest, dal momento che il
verbale, come di consueto, riproduce in sintesi le operazioni già compiute.
Peraltro l’eccezione in questione è tardiva in quanto non fu proposta con
l’opposizione a decreto penale e la richiesta ed accettazione del rito abbreviato
ha comunque un efficacia sanante delle nullità pregresse.
Quanto sopra induce a ravvisare anche l’aspecificità della censura poiché reitera
in questa sede la medesima doglianza rappresentate dinanzi alla Corte
territoriale e da quel giudice disattesa con motivazione compiuta e congrua,
immune da vizi ed assolutamente plausibile (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n.
5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951,
Rv. 240109).
La declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma, che si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, 8.5.2013
sequestro.