Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32552 del 04/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32552 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MICU IOAN NICOLAE N. IL 24/01/1980
avverso la sentenza n. 4210/2011 GIP TRIBUNALE di LUCCA, del
17/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 04/06/2014

Osserva
Ricorre per cassazione, personalmente, Micu Ioan Nicolae avverso la sentenza emessa ai
sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 17.1.2013 dal G.i.p. del Tribunale di Lucca che applicava
al predetto la pena concordata e condizionalmente sospesa di mesi 4 di arresto, oltre alla
sospensione della patente di guida per la durata di anni due, per il reato si cui all’art. 186
comma 2 lett. b) e 2 sexies C.d.S. (fatto del 20.3.2010).
Deduce la violazione dell’art. 129 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata e non

Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis, Cass. pen. Sez. Un., n.
10372 del 27.9.1995, Rv. 202270, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima
e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, come nel
caso di specie, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la
sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto,
l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della
pena) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento
a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
Peraltro, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo
129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in
cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso
contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata
compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una
pronuncia di proscioglimento ai sensi della disposizione citata.
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.500,00 in
favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLECINQUECENTO EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, il 4.6.2014

consentita nella presente sede.

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