Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32550 del 04/06/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 32550 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

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sul ricorso proposto da:
MASCALI AGATINO N. IL 22/08/1975
avverso la sentenza n. 1129/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
02/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 04/06/2014

Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Mascali Agatino avverso la
sentenza emessa in data 2.7.2012 dalla Corte di Appello di Catania che
confermava quella in data 24.1.2011 del Tribunale di Catania con cui, all’esito del
giudizio abbreviato, il predetto era stato condannato, alla pena di anni due di
reclusione ed C 3.600 di multa per il reato di cui all’art. 73 comma 5 0 dPR
309/1990 (cessione di cocaina).
Deduce il vizio motivazionale in ordine alle deduzioni difensive e al diniego delle

Considerato in diritto
Il ricorso sarebbe inammissibile essendo le censure mosse manifestamente
infondate e non consentite nella presente sede.
E’ chiaro come il ricorrente abbia preteso, peraltro in termini estremamente
generici, di introdurre quello che, secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, esula dai suoi poteri e cioè la “rilettura” degli elementi di fatto,
posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva
al giudice di merito (Sez. Un. N.6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944).
Invero, il motivo di ricorso mira ad una improponibile rivalutazione della prova e
si risolve in deduzioni in punto di fatto, insuscettibili, come tali, di aver seguito
nel presente giudizio di legittimità, sottraendosi la motivazione della impugnata
sentenza ad ogni sindacato per le connotazioni di coerenza, di completezza e di
razionalità dei suoi contenuti.
Inoltre, la concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto
lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, tanto
che “ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche
il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133
cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il
riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla
personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di
esso può essere sufficiente in tal senso” (Cass. pen. Sez. II, n. 3609 del
18.1.2011, Rv. 249163): e nel caso di specie il diniego è supportato da congrua
motivazione che non ha ravvisato validi motivi per la concessione delle impetrate
attenuanti.
Senonchè, va rilevato, ai sensi dell’art. 609, 2° comma c.p.p., trattandosi di
motivo -inerente la misura della pena- che non poteva essere dedotto all’epoca
attese le ragioni intervenute a sostegno solo successivamente alla presentazione
del ricorso, che recentemente è entrata in vigore la Legge n. 79 del 16.5.2014 di
conversione del D.L. n. 36 del 2014 con la quale, tra l’altro, è stata ribadita
(essendo già stata affermata dal D.L. n. 146 del 23.12.2013, conv. in L. n. 10 di
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attenuati generiche.

21.2.2014), la natura di reato autonomo dell’ipotesi di cui al 5 0 comma del dPR
309/1990 per tutte le tipologie di stupefacenti e rimodulata la pena da sei mesi a
quattro anni di reclusione e da C 1.032 a C 10.239 di multa. Tale novella
sanzionatoria, palesemente più favorevole al reo, è attualmente applicabile, ai
sensi dell’art. 2 comma 4 0 c.p., al caso in esame, sicchè la pena inflitta risulta,
oggi, immotivatamente eccessiva ed illegittima.
Consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento
sanzionatorio con rinvio sul punto alla Corte di Appello di Catania, precisandosi

generiche è divenuto irrevocabile.
P.Q.M.
ANNULLA LA SENTENZA IMPUGNATA LIMITATAMENTE AL TRATTAMENTO SANZIONATORIO E RINVIA
SUL PUNTO ALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA.
RIGETTA NEL RESTO. VISTO L’ART. 624 C.P.P. DICHIARA L’IRREVOCABILITÀ DELLA SENTENZA IN
ORDINE ALL’AFFERMAZIONE DI RESPONSABILITÀ.
COSÌ deciso in Roma, il 4.6.2014

che i capi concernenti la penale responsabilità e il diniego delle attenuanti

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