Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3255 del 10/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3255 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
– Rostan Giuseppe n. a Melito di Napoli il 24/02/1950
avverso l’ordinanza n. 1591/2012 Tribunale della Libertà di Napoli in
data 12 novembre 2012;
Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
sentite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott.ssa Giuseppina Maria Fodaroni, che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
sentito l’avv.to Giulia De Lemma. Del foro dinapoli in sostituzione
dell’avv.to Alfonso Furgiuele di fiducia, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Rostan Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza del tribunale di Napoli, sezione di Riesame, in data 12
novembre 2012 con la quale è stato confermata l’ordinanza del del G.i.p.
del Tribunale di Napoli in data 20 ottobre 2011, con la quale è stata
rigettata la richiesta diretta al dissequestro, tra l’altro, della sua quota
del 50% del capitale dell’Immobiliare Melitese s.r.I..
A sostegno dell’impugnazione ha dedotto i seguenti motivi:
a) Violazione dell’art. 606, comma 1, lett.c), e) c.p.p. in relazione
al’art. 407, comma 3 c.p.p.;
Premesso che l’odierna ordinanza è stata emessa a seguito
dell’annullamento della prima ordinanza del TDL di Napoli, che aveva
accolto l’impugnazione avverso il provvedimento di sequestro, e che è

Data Udienza: 10/10/2013

stata successivamente annullata dalla Corte di cassazione , con
l’indicazione al TDL di Napoli di rivalutare la vicenda cautelare onde
verificare l’utilizzabilità dei risultati investigativi offerti dal p.m.
“tenendo conto delle dedotte nuove iscrizioni nel registro delle notizie di
reato”, ha impugnato il nuovo provvedimento lamentando il completo
fraintendimento del “dictum” della Suprema Corte, operato dal Tribunale
che avrebbe interpretato la pronuncia nel senso che la postuma
iscrizione di nuova notizia di reato avrebbe reso probatoriamente

modalità non rispettose della previsione normativa, notevole tempo
dopo la scadenza dei termini di durata delle indagini preliminari, quando
i reati sarebbero ormai prescritti. Né, secondo il ricorrente, il TDL
avrebbe verificato se dopo l’iscrizione della nuova notizia di reato, in
data 9 maggio 2011, fossero stati raccolti ulteriori elementi di prova n
ricorrente lamenta dunque la violazione dell’art. 407, comma 3 in
quanto la decisione del TDL sarebbe fondata esclusivamente su elementi
raccolti anteriormente all’iscrizione della nuova notizia di reato, senza
aggiungere alcuna emergenza probatoria relativa alla lottizzazione
asseritamente abusiva, in ordine alla quale è stato disposto il sequestro
preventivo.
b)Violazione dell’art.606, comma 1, lett. b),c) c.p.p. in relazione
all’art. 125 comma 3, c.p.p.; inosservanza ed erronea applicazione
dell’art. 44 comma 1 lett. c) d.P.R. n. 380/2001. per violazione di
legge,omessa, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione
Il ricorrente lamenta che il sequestro sia stato adottato in
assenza delle condizioni di legge;in particolare non sarebbe stata
considerata la circostanza della presenza della sentenza di n.d.p. del
Gup di Napoli, pronunciata in relazione alle stesse fattispecie di reato
oggetto del presente procedimento penale, contestate nel’ambito delle
stesse particelle catastali, ancorchè a carico di persone fisiche diverse. Il
ricorrente lamenta che il TDL non abbia risposto alla censura relativa alla
dedotta inconfigurabilità della fattispecie prevista dall’art. 44 c. 1 lett. c)
del d. P.R. n. 380/01, nell’ipotesi in cui le opere edili e i frazionamenti in
contestazione siano avvenuti in area edificabile, già diffusamente
edificata ed urbanizzata.
c) Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c), c.p.p., in
relazione all’art. 125 comma 3, c.p.p.; inosservanza ed erronea
applicazione dell’art. 44 comma 1 lett. c) d.P.R. n. 380/2001. e 157 c.p.
estinzione dei reati per prescrizione.

2,

utilizzabili risultati investigativi viziati per essere stati raccolti con

Il ricorrente lamenta il fatto che il provvedimento cautelare sia stato
adottato nonostante tutti i reati fossero ormai estinti per intervenuta
prescrizione. Non solo per i reati a carattere istantaneo, falsità
ideologica in atto pubblico, abuso d’ufficio e truffa, ma anche per il reato
di lottizzazione abusiva, in ordine al quale il TDL non avrebbe ritenuto
l’avvenuta maturazione della prescrizione in considerazion& della sua
natura di reato permanente. In realtà tale conclusione sarebbe erronea
in quanto avrebbe pretermesso di considerare che l’Immobiliare Militese
completò tutte le opere in contestazione entro il 15 dicembre 2005 ed

risultanze non sarebbero poste in discussione dai risultati delle indagini
svolte nel 2009 e nel 2010, in cui i verbali di sopralluogo della P.G.
avrebbero

4 evidenziato l’esecuzione di lavori in corso. Allo stesso modo

sarebbe erronea la deduzione della permanenza del reato di lottizzazione
abusiva, sino agli anni 2009-2010 , a seguito del riscontro operato dalla
P.G. di opere conseguenti al mutamento di destinazione d’uso di diverse
unità immobiliari ed all’esecuzione di opere di miglioria degli immobili
esistenti. Tali attività, seppur esistenti, non avrebbero potuto aggravare
l’originario reato di lottizzazione abusiva ma costituire eventualmente
autonome modeste violazioni edilizie, eventualmente collegate al reato
originario sotto il vincolo della continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
2. Preliminarmente osserva la corte che appare corretta la valutazione
operata dal TDL in ordine alla utilizzabilità delle precedenti acquisizioni
probatorie quali fonte per la nuova iscrizione del reato di lottizzazione
abusiva. In realtà nel caso in esame il TDL ha dato atto che sono stati
posti a base del provvedimento adottato fatti diversi e successivi al
segmento temporale in ordine al quale, peraltro per soggetti diversi e
con imputazione diverse, come dà atto la stessa difesa, era stata
emessa sentenza di n.l.p.
Premesso che è stato dunque contestato un reato permanente
quale la lottizzazione abusiva, la formulazione dell’accusa poggia su
elementi e su risultanze probatorie acquisite autonomamente in epoca
successiva al provvedimento con cui è stato adottato il primo
dissequestro degli immobili ed è stata pronunciata la sentenza ricordata,
anche se l’attuale provvedimento di sequestro preventivo è relativo a
fatti collegati con quelli oggetto della precedente indagine. E la
giurisprudenza ha affermato che, tra l’altro, in caso di reati permanenti,

3

alienò le costruzioni realizzate entro la fine dell’anno successivo. Tali

come nel caso di specie, non è necessario richiedere il decreto di
apertura delle indagini, se queste riguardano fatti o elementi successivi.
La sanzione di inutilizzabilità derivante dalla violazione dell’art. 414
cod.proc.pen. colpisce solo gli atti che riguardano lo stesso fatto oggetto
dell’indagine conclusa con il provvedimento di archiviazione, (o altro
equivalente per quanto interessa) e non anche fatti diversi o successivi,
benchè collegati con i fatti oggetto della precedente indagine. Tale
principio vale anche per i reati permanenti – come quello di lottizzazione
abusiva oggetto del caso di specie – in relazione ai quali il

temporalmente definiti non impone di richiedere il decreto di riapertura
delle indagini, se queste riguardano fatti o elementi diversi o successivi.
(v. anche Sez. 3, n. 43952 del 28/09/2004 – dep. 11/11/2004, Israel
Rodriguez, Rv. 230334). Pertanto l’iscrizione del nominativo della
persona indagata in relazione allo specifico reato, da cui decorre il nuovo
termine per il computo della durata massima delle indagini preliminari,
non pone peraltro alcun limite all’utilizzazione di elementi emersi prima
della detta iscrizione nel corso di accertamenti relativi ad altri fatti, che
costituiscono una nuova realtà processuale (Sez. 2, n. 150 del
18/10/2012 – dep. 04/01/2013, Andreicik e altri, Rv. 254676;Sez. 1, n.
22969 del 20/06/2006 – dep. 04/07/2006, Veneziano Broccia, Rv.
235244).
3. Nel merito occorre sottolineare che, nel caso di specie, il
ricorso può essere proposto esclusivamente per violazione di legge.
Nel caso in esame il giudice del riesame ha evidenziato con chiarezza e
precisione i termini della questione e le ragioni sottostanti alla necessità
della apposizione del vincolo del sequestro preventivo, prodromico e
strumentale alla successiva confisca degli immobili oggetto della
lottizzazione abusiva, una volta accertata in via giudiziale, anche nei
confronti del terzo acquirente , qualora egli non abbia assunto,
deliberatamente o per trascuratezza, tutte le necessarie informazioni
sulla sussistenza di un titolo abilitativo, nonchè sulla compatibilità
dell’immobile con gli strumenti urbanistici(Sez. 3, n. 15987 del
06/03/2013 – dep. 08/04/2013, P.G. in proc. Parisi, Rv. 255416;
Cass.,Sez. 6, n. 45492 del 23/11/2010 – dep. 27/12/2010, Murolo, Rv.
249215) e per evitare, in ogni caso che il reato, in base agli
accertamenti effettuati, venga portato ad ulteriori conseguenze. La
commistione di interessi tra la società e il singolo ricorrente giustifica il
sequestro disposto delle quote societarie riferibile allo stesso , in quanto

4

provvedimento relativo ad indagini concernenti fatti od elementi

costituisce lo strumento utilizzato per commettere il reato di
lottizzazione abusiva.
Sono stati inoltre evidenziati gli elementi (v. l’analitica ricostruzione
dell’iter amministrativo relativo al rilascio delle concessioni e la
dimostrazione della realizzazione ancora in itinere della lottizzazione
abusiva, in particolare da pag. 7 a 14 del provvedimento del TDL, con
l’evidente esclusione di qualsiasi maturazione dei termini di prescrizione
del reato, proprio perchè la consumazione dello stesso è ampiamente in

che, peraltro, non deve investire la concreta fondatezza della pretesa
punitiva, ma limitarsi all’astratta possibilità di sussurnere il fatto
attribuito ad un determinato soggetto in una specifica ipotesi di reato
(Cass., 22 marzo 2007, n. 13639). Correttamente, nel caso in esame,e
ciò dimostra l’infondatezza di tutti i motivi, che peraltro trovano
adeguata risposta nell’ordinanza impugnata, è stato ritenuto dunque che
sussistano gli elementi per la configurazione del reato di cui all’art. 44 d.
P.R. 380/2001 contestato.
4.Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso
deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente

al pagamento delle spese

processuali.
Roma, i 10 ottobre 2013

Il C

ere estensore

Gio

Diotallevi

esidente
Seco

bero Carmenini

itinere) che rendono concreta l’esistenza del fumus commissi delicti,

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